Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1137 - pubb. 05/03/2008

Libertà controllata e conversione della sanzione

Tribunale Torino, 18 Aprile 2007. Est. Vignera.


Esecuzione penale – Pene pecuniarie – Conversione – Sanzioni sostitutive – Libertà controllata – Violazione delle prescrizioni – Conversione in detenzione o applicazione di una misura alternativa – Valutazione discrezionale del tribunale di sorveglianza – Ammissibilità



In caso di violazione delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, il tribunale di sorveglianza, tenuto conto della natura e della gravità della violazione, può discrezionalmente disporre la conversione della predetta sanzione in un periodo di detenzione oppure l'applicazione di una misura alternativa (affidamento in prova, detenzione domiciliare o semilibertà). (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)


 


omissis

PREMESSO CHE:

-       con provvedimento di cumulo in data 20 giugno 1995 la Procura Generale della Repubblica di Genova determinava (tra l’altro) in lire 90.000.000 di multa la residua pena pecuniaria complessiva, che V. A. avrebbe dovuto espiare in virtù della sentenza 11/2/1985 della Corte di Appello di Trieste, della sentenza 2/12/1991 della Corte di Appello di Genova  e della sentenza 3/5/1982 della Corte di Appello di Milano;

-       con ordinanza in data 23-29 novembre 2004 il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria (competente perché all’epoca dell’inizio del relativo procedimento V. A. risiedeva a Tortona), accertato che il condannato non aveva provveduto al pagamento della suddetta pena pecuniaria, rigettava l’istanza di pagamento rateale della pena stessa e (ai sensi dell’art. 102 della legge 24 novembre 1981 n. 689) convertiva la pena della multa di euro 46.481,12 nella libertà controllata per anni uno;

-       avverso la predetta ordinanza veniva proposto nell’interesse di V. A. ricorso per cassazione, con il quale si deduceva l’incompetenza territoriale del Magistrato di Sorveglianza di Alessandria e l’illogicità della motivazione relativa al rigetto dell’istanza di rateizzazione;

-       con sentenza in data 9 giugno 2005 la Corte di Cassazione rigettava il superiore ricorso;

-       divenuta così definitiva la suindicata ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Alessandria, il 20 giugno 2006 i Carabinieri di Alessandria, avuta la presenza di V. A., (ri)notificavano al predetto l’ordinanza medesima e davano “atto che V. A., poiché dovrà scontare la sanzione nel comune di residenza (Cabras), viene intimato a recarsi in detto comune e presentarsi ai Carabinieri di Cabras, delegati dall’A.G. alla sottoposizione degli obblighi, entro il 4 luglio 2006, data concordata con l’interessato stesso”;

-       il 22 agosto 2006 i Carabinieri di Cabras comunicavano al Magistrato di Sorveglianza di Alessandria “che V. A., seppure ancora residente anagraficamente in questo centro, di fatto risulta essersi trasferito per ignota destinazione. Lo stesso, più volte contattato telefonicamente all’utenza XXX, ha riferito di trovarsi temporaneamente all’estero (in Germania) per motivi di lavoro, riservandosi, al suo rientro in Italia previsto per la prima decade del mese di settembre p.v., di comunicare il suo nuovo domicilio”;

-       non risulta che ciò sia avvenuto;

-       la superiore condotta di V. A. integra grave e continuata violazione delle  prescrizioni date con la suddetta ordinanza del 29 novembre 2004, con la quale si vietava al libero controllato di allontanarsi dal comune di residenza;

-       ricorrono, pertanto, le condizioni per disporre (ai sensi dell’art. 108 della legge 24 novembre 1981 n. 689) la conversione dell’intera libertà controllata in un uguale periodo di reclusione, pari ad anni uno [v. Cass. pen., Sez. I, 06/12/2000, n.8676, Yurstev: “Qualora, a seguito della violazione di taluna delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata applicata in conversione di pena pecuniaria, detta sanzione sostitutiva, per la parte non ancora eseguita, debba essere a sua volta convertita in pena detentiva, il criterio da seguire in tale operazione è solo quello dettato dall'art. 108 comma 1 l. 24 novembre 1981 n. 689 (secondo cui la parte non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di detenzione o di arresto) con esclusione, quindi, della regola di cui all'art. 57 comma 3 della stessa legge, secondo cui un giorno di pena detentiva equivale a due giorni di libertà controllata. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito il quale, in un caso in cui la libertà controllata, disposta per la durata di un anno, era rimasta totalmente ineseguita, l'aveva sostituita con soli sei mesi, anzichè con un anno di reclusione)”];

-       in particolare, la censurata condotta sin qui tenuta dal V. (concretasi non solo nella sua irreperibilità, ma addirittura in un suo espatrio non autorizzato) integra un grave e concreto pericolo di fuga, del tutto incompatibile con l’applicazione di una sanzione alternativa alla detenzione, pur astrattamente possibile [cfr. Corte cost. (Ord.), 27/09/1990, n. 418, in Cass. Pen., 1991, I, 386, la quale, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost., ha osservato che, in caso di violazione delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, la conversione della parte non ancora eseguita di tale misura in un egual periodo di reclusione o di arresto, a seconda delle pene originariamente inflitte, non è automatica, stante il dettato dell'art. 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (“non si applica il disposto dell'art. 67” stessa legge n. 689 del 1981); e che,  pertanto, è possibile per il giudice la scelta tra la conversione in un periodo di detenzione e l'applicazione di una misura alternativa (affidamento in prova, detenzione domiciliare o semilibertà)];

-       la competenza a provvedere al riguardo spetta a questo Tribunale ai sensi dell’art. 108, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, irrilevante essendo l’attuale residenza del V. (cfr. tra le più recenti Cass. pen., Sez. I, 29/10/2004, n.46025, Celoria, in Arch. Nuova Proc. Pen., 2005, 738: “In tema di conversione, per insolvibilità, della pena pecuniaria in libertà controllata, la competenza alla gestione complessiva della misura sostitutiva e, quindi, anche ad eventuali modificazioni della medesima, pur nel caso di trasferimento di residenza del condannato, appartiene al Magistrato di sorveglianza che ha provveduto alla conversione della pena pecuniaria e non a quello che ha giurisdizione sul territorio di residenza o dimora del condannato medesimo”);

P.Q.M.

converte in anni uno di reclusione la sanzione della libertà controllata per anni uno disposta nei confronti di V. A. con l’ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Alessandria in data 23-29 novembre 2004;

dispone la trasmissione del presente provvedimento al pubblico ministero competente per gli adempimenti di cui all’art. 108, ultimo comma, ultima parte, della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Torino, 18 aprile 2007

Il Giudice estensore

Giuseppe Vignera

Il Presidente

Giuseppe Burzio


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