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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11367 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Rovigo, 07 Ottobre 2014. .

Concordato preventivo - Apporto di finanza esterna - Rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e dei tempi di adempimento - Esclusione - Ragionevole durata della procedura


Nel concordato preventivo, l’apporto di finanza esterna non deve sottostare ai limiti operanti invece per le risorse appartenenti al patrimonio del debitore sia in relazione all’ordine delle cause di prelazione, sia in relazione ai tempi di adempimento, dovendosi comunque ritenere invalicabile il limite della ragionevole durata della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)