Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11164 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Cremona, 08 Ottobre 2013. .


Trust - Trust liquidatorio costituito quando la società si trova in stato di dissesto - Nullità - Esclusione - Simulazione - Esclusione - Possibile vantaggio e tutela dei creditori - Impossibilità di raggiungimento dello scopo del trust - Previsione di scopi incompatibili con la eventuale successiva procedura concorsuale - Azione revocatoria dell'atto di conferimento dei beni.



Nel caso in cui la società che ha costituito un trust liquidatorio successivamente fallisca, si verificherà una impossibilità di raggiungimento dello scopo del trust stesso e dovrà verificarsi di volta in volta cosa prevedano l'atto istitutivo del trust o la legge prescelta per la sua disciplina in ordine alla sorte dei beni conferiti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)