Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11163 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Cremona, 08 Ottobre 2013. .


Trust - Trust liquidatorio costituito quando la società si trova in stato di dissesto - Nullità - Esclusione - Simulazione - Esclusione - Possibile vantaggio e tutela dei creditori - Impossibilità di raggiungimento dello scopo del trust - Previsione di scopi incompatibili con la eventuale successiva procedura concorsuale - Azione revocatoria dell'atto di conferimento dei beni.



Un trust liquidatorio costituito quando la società già si trovi in stato di dissesto non è automaticamente ab origine nullo (o inefficace), ex art. 13 Conv. Aja, per contrasto con la legge fallimentare, atteso che l'ordinamento conosce altri strumenti di autonomia privata attraverso i quali i debitori, ivi comprese le società commerciali, possono gestire per via negoziale e stragiudiziale il rapporto con i creditori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)