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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10974 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Bergamo, 26 Giugno 2014. .

Finanziamenti prededucibili - Finanziamento in funzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti - Rispetto della garanzia patrimoniale - Irrilevanza - Valutazione di funzionalità rispetto all’ipotesi di apertura del concorso dei creditori - Irrilevanza - Riuscita del piano sottostante all’accordo di ristrutturazione


Quando l’autorizzazione alla stipula di finanziamenti prededucibili di cui all’art. 182-quinquies L.F. venga chiesta nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182 bis L.F., poiché gli accordi di ristrutturazione sono uno strumento di natura negoziale-privatistica, implicante la conclusione di un accordo da parte del singolo creditore aderente ed il diritto all’integrale pagamento per chi non aderisca e resti pertanto estraneo, nella redazione dell’attestazione non si porrà il problema del rispetto della garanzia patrimoniale dei creditori, in quanto ogni creditore è libero di firmare l’accordo che gli viene proposto rinunciando a parte del proprio credito o a parte della propria garanzia patrimoniale, o di restare estraneo, con la conseguente possibilità di pretendere il pagamento integrale. In tali casi, sarà, pertanto, necessario riferire il concetto di funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori ad un generico rafforzamento delle possibilità di riuscita del piano sottostante agli accordi. Né può ritenersi che la valutazione di funzionalità debba avere quale parametro di confronto la prospettiva di soddisfacimento dei creditori nell’ipotesi in cui dovesse essere aperto il loro concorso, con il fallimento o con un concordato preventivo, a causa dell’insuccesso della soluzione privatistica perseguita con gli accordi ex art. 182 bis l. fall. (mancato raggiungimento degli accordi, mancata omologazione, inadempimento delle obbligazioni scaturite dagli accordi omologati). Se così fosse, infatti, la funzionalità alla migliore soddisfazione non vi sarebbe mai, proprio perché la dilatazione del debito derivante dalla contrazione del finanziamento, e la sottrazione alla generale garanzia del bene sul quale viene concessa ipoteca, non potrebbero essere compensate da alcun flusso di cassa ulteriore, ed in particolare da quelli derivanti dalla prosecuzione dell’impresa da parte della società rimasta in bonis. La funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori, in questo caso, non è affatto ancorata alla comparazione, con ipotesi alternative, del soddisfacimento assicurato dal piano assistito dai finanziamenti prededucibili ma si risolve, al contrario, nel considerare che il piano sottostante agli accordi, imperniato sulla prosecuzione dell’impresa, non può prescindere, per la sua riuscita, dai finanziamenti esterni e dalle garanzie reali oggetto della domanda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)