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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10961 - pubb. 28/07/2014.

Perdita dell’animale d’affezione e danno non patrimoniale


Tribunale di Cremona, 09 Giugno 2011. Est. Borella.

Perdita dell’animale d’affezione – Danno non patrimoniale – Risarcimento – Sofferenza risarcita quale pregiudizio conseguente


Il danno non patrimoniale è risarcibile, quale conseguenza di una lesione al patrimonio, sia come evento di danno (quando la perdita patrimoniale si configuri quale evento ponte di ulteriori eventi di danno riguardanti valori costituzionalmente garantiti, ad es. la salute), sia quale danno conseguenza (quando la destinazione economico sociale del bene cui si riferisce la lesione del patrimonio coinvolga direttamente aspetti personali); nel caso della perdita dell’animale d’affezione quindi la destinazione economico sociale dello stesso, per l’appunto l’affezione, comporta che la sofferenza derivata dalla relativa perdita debba essere risarcita ex art. 1223 c.c. quale pregiudizio conseguente, in base a criterio di regolarità e adeguatezza, di detta perdita. (Giulio Borella) (riproduzione riservata)

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