Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10895 - pubb. 17/07/2014

Omologazione del concordato, valutazione di convenienza della proposta in ordine all’assenza di garanzie ed al minor valore dei cespiti

Tribunale Piacenza, 06 Giugno 2014. Pres., est. Marina Marchetti.


Giudizio di omologazione del concordato preventivo – Opposizione – Valutazione di convenienza

Giudizio di omologazione del concordato preventivo – Opposizione – Valutazione di convenienza da parte del tribunale – Contemperamento tra assenza di garanzie e conservazione dei valori aziendali

Giudizio di omologazione del concordato preventivo – Opposizione – Valutazione di convenienza da parte del tribunale – Prospettazione di minor valore dei cespiti – Identia’ di situazione rispetto al fallimento



Non sono oggetto del sindacato officioso del giudice eventuali ragioni di irrealizzabilità in concreto del piano di concordato preventivo, le quali rientrano nella nozione di fattibilità economica riservata esclusivamente alla valutazione dei creditori. L'incapacità del proponente di formalizzare l'acquisto di cespiti immobiliari, la mancata formalizzazione delle garanzie promesse da terzi e la ritenuta inattendibilità della valutazione degli immobili quali ragioni dell'eventuale insuccesso del concordato costituiscono elementi che devono essere valutati in via esclusiva dai creditori, sempre che non sia posta in discussione la loro compiuta informazione e che i citati elementi non integrino una assoluta, manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati di soddisfazione dei creditori (Cass. n. 11497/2014).

Nel giudizio di omologazione di concordato preventivo, a fronte di opposizione in cui si deduca l’assenza di garanzie da parte dell’affittuario e promittente acquirente dell’azienda, il Tribunale, al fine di verificare la convenienza della procedura concordataria rispetto all’alternativa fallimentare, deve tener conto del principio di fondo che sottende al concordato, teso a privilegiare la conservazione dei valori aziendali rispetto all’ipotesi del fallimento, soprattutto quando in relazione a quest’ultimo non si prospettino maggiori vantaggi per il ceto creditizio.

Nel giudizio di omologazione di concordato preventivo, a fronte di opposizione in cui si deduca un minor valore dei cespiti messi a disposizione rispetto alle stime effettuate, il Tribunale, al fine di verificare la convenienza della procedura concordataria rispetto all’alternativa fallimentare, non può non considerare che l’ipotesi del fallimento non porterebbe ad un maggior risultato non trattandosi tanto di una questione di prezzo, quanto di mancanza di domanda nell’attuale crisi generale del settore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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