Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10694 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Ravenna, 21 Marzo 2014. .


Concordato preventivo - Esecuzione - Provvedimenti attuativi o integrativi resi dal giudice delegato della fase successiva all'omologa - Natura esecutiva o di istruzioni agli organi della procedura - Modifica della proposta e dei termini di adempimento - Esclusione.



Eventuali provvedimenti attuativi o integrativi resi dal giudice delegato nella fase successiva all'omologa del concordato preventivo sono riconducibili al novero della giurisdizione esecutiva; essi possono, quindi, assumere valenza esecutiva o il carattere di istruzioni agli organi della procedura, ma non possono spingersi a modificare i contenuti e i termini della proposta concordataria approvata dai creditori ed omologata. Pertanto, un eventuale provvedimento del giudice delegato che autorizzi una dilazione di pagamento ad un terzo contraente della procedura concordataria non determina alcuno spostamento del termine di adempimento delle obbligazioni concordatarie, potendo unicamente avere rilievo sul piano della gravità dell'inadempimento concordatario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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