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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10555 - pubb. 09/06/2014.

Sovraindebitamento: l'imprenditore agricolo non obbligato alla tenuta delle scritture contabili deve ricostruire la situazione patrimoniale ed economica. Deposito del piano e nomina del professionista


Tribunale di Cremona, 17 Aprile 2014. Est. Sieff.

Accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento – Documentazione – Necessità di deposito della situazione patrimoniale
art.7 L.n.3/2012

Accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento – Nomina del professionista sostitutivo degli organismi di composizione della crisi – La richiesta deve precedere il deposito della proposta


L’imprenditore agricolo che depositi proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3 del 2012 non è esonerato, per il sol fatto di non esser obbligato alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione dei bilanci, dal deposito di documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione patrimoniale ed economica, ai sensi dell’art. 7, co. 2, lett. d) l. cit., dovendo se del caso provvedere alla redazione ex novo di documenti riepilogativi a ciò finalizzati. (Benedetto Sieff) (riproduzione riservata)

L’eventuale istanza del debitore di nomina da parte del presidente del tribunale di un professionista sostitutivo degli organismi di composizione della crisi ai sensi dell’art. 15, co. 9 l. n. 3 del 2012 deve necessariamente precedere il deposito della proposta di accordo o di piano, posta la funzione ausiliaria di tali organismi o del professionista sostituto e attesa la necessità dello svolgimento dei compiti assegnati dalla legge a detti soggetti, tra cui la verifica della veridicità dei dati di cui alla proposta stessa e l’attestazione di fattibilità di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 9, co. 2 e 15, co. 6 l. cit., attestazione che deve corredare la proposta a pena della sua inammissibilità. (Benedetto Sieff) (riproduzione riservata)

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