.
Tribunale di Udine, 30 Marzo 2012. .
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Applicazione del trattamento delle sopravvenienze attive previsto per il concordato preventivo - Esclusione.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti non possono essere considerati una particolare forma di concordato preventivo e non è possibile quindi applicare ad essi il relativo trattamento fiscale delle sopravvenienze attive. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)