Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10517 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Ravenna, 10 Ottobre 2013. .


Accordo di ristrutturazione dei debiti - Omologazione - Valutazione da parte del tribunale di scelte discrezionali dell'imprenditore - Esclusione - Verifica della regolarità del procedimento e dell'assenza di profili di nullità e dell'attualità dell'accordo - Vaglio di coerenza e logicità dell'asseverazione del professionista - Necessità.



In sede di omologazione dell'accordo non è consentito all'organo giudiziario la valutazione della discrezionalità imprenditoriale e, quindi, del quomodo del piano attraverso il quale il debitore, con l'accordo dei suoi creditori principali, si propone di compiere la ristrutturazione del debito e garantire la propria sopravvivenza, ma è limitato alla verifica della regolarità del procedimento, all'assenza di profili di nullità ed all'attuabilità dell'accordo stesso, come desumibile attraverso un vaglio di coerenza e logicità dell'asseverazione compiuta dal professionista. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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