Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10252 - pubb. 02/04/2014

Accertamento del passivo, prededuzione e raccordo tra l'articolo 111 L.F. e l'articolo 118, co. 3, Codice appalti

Tribunale Pavia, 26 Febbraio 2014. Est. Balba.


Accertamento del passivo - Prededuzione - Raccordo tra l'articolo 111 L.F. e l'articolo 118, comma 3, Codice degli appalti - Pagamento di un credito che apporta utilità alla massa garantendo miglior soddisfazione del ceto creditorio - Prededuzione - Esclusione.

Accertamento del passivo - Pagamento del credito del subappaltatore quale condizione di esigibilità del credito vantato dall'impresa fallita nei confronti della stazione appaltante - Esclusione.

Fallimento - Applicazione dell'articolo 118, comma 3, Codice degli appalti - Esclusione.

Appalto pubblico - Debito dell'ente pubblico nei confronti della società fallita - Obbligo di pagamento.



L'interpretazione letterale e logico-sistematica del combinato disposto degli artt. 118, comma 3, codice appalti e 111 L. F. permette di individuare la ratio della disposizione sia nella tutela della posizione dei subappaltatori, i cui crediti sono garantiti direttamente mediante pagamento da parte della stazione appaltante (o indirettamente, tramite controllo della certificazione confessoria dell’avvenuto pagamento da parte dell’appaltatore – fatture quietanzate), sia nella tutela della stazione appaltante stessa non esposta ad eventuali doppi pagamenti. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)

Il suddetto meccanismo opera unicamente nella fisiologia delle dinamiche degli appalti (tra contraenti in bonis); il legislatore quanto ha voluto far riferimento a procedure concorsuali le ha espressamente citate (art. 118, comma 3bis, con riferimento al concordato in continuità aziendale). (Andrea Balba) (riproduzione riservata)

Intervenuto il fallimento, anche alla luce della ratio normativa come sopra sviluppata, vengono meno le ragioni di tutela del subappaltatore e della committenza: il subappaltatore, in disparte l’effettivo pagamento (che avverrà in moneta fallimentare), trova soddisfazione nella valutazione della propria posizione creditoria in sede di verifica del passivo; la stazione appaltante è garantita dal fatto che non sarà più esposta ad eventuali doppi pagamenti in quanto, una volta pagata la procedura fallimentare, sarà questa a farsi carico, in sede di riparto, della soddisfazione di tutti i creditori anteriori. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)

L’accertamento del credito concorsuale del subappaltatore in sede di verifica del passivo fa venir meno il potere/dovere di sospensione dei pagamenti dovuti all’appaltatore da parte della committenza ed esclude ogni nesso di strumentalità tra pagamento al subappaltatore e pagamento all’appaltatore. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Andrea Balba


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