Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10157 - pubb. 10/03/2014

Scioglimento ex articolo 169 bis L.F. di contratti di leasing di pannelli fotovoltaici con effetti differiti rispetto al provvedimento di autorizzazione

Tribunale Pavia, 04 Marzo 2014. Est. Antonella Caterina Attardo.


Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Convocazione in contraddittorio del terzo contraente - Necessità.



L'autorizzazione allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione nell'ambito del concordato preventivo deve contemperare l'interesse del debitore con quello della controparte contrattuale, alla quale deve essere, fra l'altro, riconosciuto il diritto di esporre in contraddittorio le proprie eventuali ragioni di opposizione all'accoglimento della richiesta. (1) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Fabio Cesare

Il testo integrale

(1) Nel caso di specie, la proposta di concordato preventivo prevede la richiesta di scioglimento di contratti di leasing di pannelli fotovoltaici ex art. 169 bis l., con differimento degli effetti ad un momento successivo al provvedimento, in modo tale che la massa possa incassare parte dei crediti del GSE connessi ai contratti. La proposta prevede, inoltre, che i titolari dei leasing relativi ai pannelli fotovoltaici siano soddisfatti anche mediante attribuzione delle convenzioni con il GSE. (Fabio Cesare)


 


Testo Integrale