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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9991 - pubb. 05/02/2014.

Fallimento della società progetto, scioglimento del rapporto ed estinzione del diritto di superficie


Tribunale di Bolzano, 08 Novembre 2013. Est. Francesca Bortolotti.

Contratti pubblici - Fallimento della società progetto - Prosecuzione del rapporto - Esclusione - Scioglimento - Richiesta di risarcimento dei danni dell'amministrazione - Esclusione - Estinzione del diritto di superficie costituito a favore della società progetto.


Poichè il fallimento di un soggetto che intrattiene rapporti con un ente pubblico non può subentrare nella convenzione avente ad oggetto un opera pubblica, l’ente pubblico appaltante non può consentire la prosecuzione del rapporto, né la procedura può optare di proseguire lo stesso a norma dell’art. 81, commi 1 e 2, L.F..

Il fallimento dell'imprenditore società progetto, comporta ex nunc lo scioglimento del contratto d’appalto pubblico e non la sua risoluzione, posto che lo scioglimento interviene ipso iure senza che ricorra l’inadempimento dell’appaltatore, per cui viene meno la possibilità per l’amministrazione di formulare istanza risarcitoria nei confronti della massa fallimentare, non costituendo il fallimento causa di inadempimento.

In caso di fallimento della società progetto, il diritto di superficie costituito in favore della società progetto da parte dell'ente pubblico si estingue e ai sensi dell’art. 2816 ultimo comma cc, trattandosi di estinzione non legata al decorso del tempo il diritto di superficie si riunisce in capo al proprietario del suolo per confusione e le ipoteche continueranno a gravare i beni divenuti ora di proprietà dell'ente pubblico. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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