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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9978 - pubb. 30/01/2014.

Hanno natura concorsuale e non prededucibile i crediti per finanziamenti concessi dopo il decreto di omologa nel regime anteriore all'entrata in vigore del 182 quater L.F.


Tribunale di Milano, 23 Settembre 2013. Est. Fontana.

Crediti per finanziamenti sorti dopo l’omologazione del concordato preventivo – Natura prededucibile nel successivo fallimento – Esclusione.


Nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 182-quater l.f., i crediti per finanziamenti concessi all’impresa ammessa al concordato preventivo che siano sorti dopo il decreto di omologazione di cui all’art. 181 l.f., hanno nel successivo fallimento natura concorsuale e non prededucibile, deponendo in tal senso sia il disposto dell’art. 182-quater comma 1 l.f. (che non è retroattivo ed accorda la prededuzione non a qualunque credito da finanziamento sorto nel corso dell’esecuzione di un concordato preventivo, esigendo che il finanziamento sia puntualmente previsto nel piano), sia la circostanza che dopo l’omologa del concordato gli atti dell’imprenditore non sono soggetti ad alcuna autorizzazione del Giudice Delegato. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo


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