Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9968 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 11 Dicembre 2013. .


Testimonianza Scritta – Art. 257-bis c.p.c. – Condizioni di ammissibilità – Incapacità fisica del testimone – Sussiste – Ammissione della testimonianza scritta dopo l’ammissione della testimonianza per escussione orale – Successiva scoperta dell’impedimento del teste – Sussiste.



La testimonianza, in forma scritta, può essere concordata dai litiganti anche in momento successivo a quello di ammissione delle prove dove l’esigenza e opportunità delle dichiarazioni scritte emergano in conseguenza di sopravvenienze processuali. E’ solo necessario che il teste da escutere e i capitoli da proporre al testimone siano stati ritualmente ammessi al processo, nell’ordinanza ex art. 183 comma VII c.p.c., nel rispetto delle preclusioni processuali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)