Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9948 - pubb. 27/01/2014

La prededuzione ex art. 111 L.F. a favore dei professionisti che hanno predisposto la domanda di concordato richiede la valutazione positiva del tribunale in ordine alla fattibilità della proposta

Tribunale Rovigo, 12 Dicembre 2013. Est. Martinelli.


Concordato preventivo - Crediti dei professionisti che hanno predisposto la domanda - Prededuzione ex art. 111 L.F. nel successivo fallimento - Criterio finalistico della omologazione del concordato - Mancata omologazione per effetto della scelta dei creditori e della negativa valutazione del tribunale - Distinzione.



I costi dei professionisti incaricati di predisporre la proposta di concordato preventivo rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 111, comma 2, L.F. esclusivamente quando l'attività dagli stessi prestata abbia portato alla ammissione del concordato preventivo. Solo in tal modo, infatti, può dirsi rispettato il criterio finalistico richiesto dalla norma del collegamento tra attività professionale e procedura concordataria e della soddisfazione dell'interesse dei creditori ad accedere alla procedura concorsuale alternativa al fallimento. Va tuttavia precisato che, nell'ipotesi in cui la mancata omologazione del concordato, con consecuzione della procedura fallimentare, quanto meno sotto il profilo logico giuridico, sia la conseguenza di una libera scelta dei creditori, il riconoscimento della prededuzione non richiede la funzionalità della prestazione professionale né la sua utilità nei termini specificati, requisiti, questi, ancora una volta richiesti qualora la mancata omologazione sia la conseguenza di una negativa valutazione, nei limiti consentiti al tribunale, della fattibilità giuridica o economica della proposta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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