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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9945 - pubb. 27/01/2014.

Presentazione di nuove offerte, giusto prezzo e notevole differenza tra la perizia di stima e il prezzo determinato in base alle condizioni di mercato


Tribunale di Ivrea, 11 Ottobre 2012. Est. Buffoni.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Potere del giudice delegato di sospensione della vendita - Determinazione del giusto prezzo - Valore teorico della perizia di stima - Condizioni di mercato.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità -Aggiudicazione - Prezzo notevolmente inferiore a quello giusto - Sospensione della vendita - Condizioni - Inadeguatezza del prezzo rispetto al valore di stima - Sufficienza - Esclusione - Ulteriori criteri di valutazione - Necessità.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità - Sospensione della vendita in caso di prezzo offerto notevolmente inferiore a quello giusto - Potere del giudice delegato - Giusto prezzo - Nozione.


Così come la presenza di una nuova offerta (anche tardiva) può indurre il giudice a riscontrare l'ingiustizia del prezzo di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 108 L.F., allo stesso modo la mancanza assoluta di offerte più alte (anche tardive) può indurre lo stesso giudice a ritenere che il prezzo di aggiudicazione sia effettivamente quello congruo, in quanto determinato dalle "condizioni di mercato". È, infatti, opportuno precisare che la eventuale notevole differenza tra il prezzo determinato in base alle condizioni di mercato e quello astratto quantificato nelle perizie di stima non può assurgere a valido parametro di riferimento per l'esercizio del potere di sospensione della vendita riconosciuto al giudice delegato dal citato articolo 108. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, al giudice delegato è attribuito, ai sensi dell'art. 108, comma 3, legge fall. (nel testo "ratione temporis" applicabile), il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta, purchè sia esplicitato un coerente criterio idoneo a sorreggere l'esercizio di tale potere, con riguardo alle finalità cui la sua attribuzione risponde - la realizzazione del massimo valore pecuniario in vista del massimo risultato utile per la massa dei creditori - risolvendosi il suo difetto in una violazione di legge; il giudizio deve pertanto riguardare la inadeguatezza del prezzo offerto in sede di aggiudicazione rispetto a quello ritenuto giusto, per essere il primo notevolmente inferiore al secondo, ciò implicando non una mera comparazione tra prezzo offerto e ipotetico astratto valore del bene (nella specie, desunto solo da una nuova perizia), bensì la constatata esistenza di elementi idonei a far seriamente ritenere il prezzo di aggiudicazione notevolmente inferiore a quello giusto (quali nuove offerte di acquisto, indebite interferenze, modalità di attuazione della vendita precedente). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, l'art. 108, terzo comma, legge fallimentare, che attribuisce al giudice delegato il potere di sospendere la vendita di un immobile quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, costituisce uno strumento speciale e tipico dell'ordinamento concorsuale, destinato al conseguimento delle migliori condizioni satisfattive della massa dei creditori, al fine di rendere utilizzabili tutte le possibilità concrete di una migliore liquidazione dell'attivo. In relazione, il "giusto prezzo" al quale ragguagliare le offerte precedenti e successive all'aggiudicazione, deve individuarsi come il prezzo realizzabile secondo il gioco delle domande ammissibili ed al rialzo degli interessati, ivi comprese le domande successive all'aggiudicazione (ma anteriori al decreto di trasferimento) che abbiano carattere di serietà. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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