Leasing


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9944 - pubb. 27/01/2014

Leasing, inadempimento dell’utilizzatore e iniquità di clausola per il caso di risoluzione

Cassazione civile, sez. III, 17 Gennaio 2014, n. 888. Est. Lanzillo.


Leasing – Contratto – Clausola che, per il caso di inadempimento dell’utilizzatore, assegna alla società di leasing il diritto alla restituzione del bene e pure al pagamento di tutti i canoni, comprensivi pure del prezzo del riscatto – Manifesta iniquità ed eccessività.



E’ manifestamente iniqua ed eccessiva la clausola, corrente nei contratti di leasing traslativi immobiliari, per cui, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l’utilizzatore è tenuto – oltre a restituire nell’immediato il bene e salvo il risarcimento del maggior danno – al pagamento di tutte le somme per canoni e interessi scaduti, come pure al pagamento della somma dei canoni non ancora scaduti maggiorati del prezzo di riscatto e come ancora al pagamento degli interessi di mora. Una simile clausola attribuisce alla società di leasing vantaggi maggiori a quelli che la stessa poteva attendersi dalla regola esecuzione dello stipulato contratto. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta


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