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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9931 - pubb. 23/01/2014.

Concordato preventivo con riserva e casi in cui può essere data la precedenza all'esame della dichiarazione di fallimento


Tribunale di Cuneo, 22 Novembre 2013. Est. Macagno.

Concordato preventivo - Esame di istanza di fallimento - Ammissibilità - Diritto del debitore di proporre una procedura concorsuale alternativa - Sussistenza - Rapporto tra richiesta di fallimento e concordato con il server - Ipotesi di precedenza accordata alla dichiarazione di fallimento.


E' ammissibile l’esame dell’istanza di fallimento da parte del tribunale, con potenziale accoglimento della stessa, pur in pendenza della procedura concordataria ovvero del termine concesso ex art. 161, sesto comma, l.fall..

La facoltà per il debitore di proporre una procedura concorsuale alternativa al suo fallimento non rappresenta un fatto impeditivo alla relativa dichiarazione, ma una semplice esplicazione del diritto di difesa del debitore, che non potrebbe comunque "disporre unilateralmente e potestativamente dei tempi del procedimento fallimentare", venendo così a paralizzare le iniziative recuperatorie del curatore e ad incidere negativamente sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

La pendenza della procedura concordataria, anche nella forma di concordato con riserva, non rappresenta un ostacolo assoluto alla dichiarazione di fallimento, che pertanto non è impedita dal divieto generale di cui all’art. 168, primo comma, l. fall., quand'anche tale eventualità deve ritenersi assolutamente eccezionale, per le ipotesi in cui la domanda di concordato  alternativamente: i) non sia rituale e completa, ai sensi degli artt. 160 e 161 L.Fall.; ii) configuri una evidente forma di abuso dello strumento concordatario, anche attraverso condotte penalmente sanzionabili; iii) pregiudichi, definitivamente e in concreto, una più proficua liquidazione fallimentare, in danno della massa dei creditori.

Possono valutarsi elementi che impongono l’esercizio del potere/dovere del tribunale di procedere all’esame dell’istanza di fallimento, pur in pendenza di procedura concordataria: la durata della procedura prefallimentare, l’allegazione da parte del Pubblico ministero di condotte distrattive addebitate agli amministratori, la cancellazione della società eseguita in presenza di rimanenze attive (es. immobili non liquidati) e la prossimità del compimento del termine di cui all’art. 10 l.fall.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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