Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9917 - pubb. 20/01/2014

Atti legalmente compiuti durante il periodo di concordato con riserva e prededuzione ai sensi dell'art. 111 L.F. anche nel caso di mancato deposito della domanda completa di concordato

Tribunale Terni, 17 Gennaio 2014. Est. Paola Vella.


Concordato preventivo - Concordato con riserva - Atti legalmente compiuti dal debitore nel termine concesso dal tribunale - Tutela dell'affidamento dei terzi e della certezza dei rapporti giuridici - Omesso deposito della domanda completa di concordato - Irrilevanza.



L’art. 161, co. 7 l.f., laddove stabilisce che “dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111”, non deve intendersi nel senso che quel rango prededucibile sia condizionato all’effettivo deposito della proposta completa di concordato preventivo entro il termine assegnato dal Tribunale, poichè, così facendosi, una condotta omissiva del debitore verrebbe ad incidere negativamente (e retroattivamente) non già sul debitore medesimo, bensì sui terzi che incolpevolmente avevano fatto affidamento sulla prededucibilità riconosciuta dalla legge ai loro crediti, in quanto sorti per effetto degli “atti legalmente compiuti” dal debitore (i.e. atti di ordinaria amministrazione ed atti urgenti di straordinaria amministrazione autorizzati dal tribunale), con conseguente pregiudizio alla certezza dei rapporti giuridici e depotenziamento della fiducia nel modulo pre-concordatario, su cui il legislatore delle riforme ha invece fatto leva per il rilancio delle soluzioni concordate della crisi di impresa.


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