Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9890 - pubb. 15/01/2014

Proposta del giudice ex art. 185-bis c.p.c.: il magistrato può rimettere la causa in istruttoria

Tribunale Fermo, 21 Novembre 2013. Est. Marziali.


Art. 185-bis c.p.c. – Introduzione di una fase conciliativa nel processo – Collaborazione tra Giudice ed Avvocati – Sussiste.

Art. 185-bis c.p.c. – Rimessione in istruttoria per formulare la proposta conciliativa – Sussiste.



Dall’introduzione dell’art. 185-bis c.p.c. discende la necessità, più che la possibilità, di iniziare sistematicamente una conciliazione secondo le seguenti direttive: 1) Responsabilizzazione dei difensori che, sia pure su impulso ed indirizzo del giudice, si vedono investiti di una proposta che possono gestire ulteriormente con i loro assistiti, ai fini di una composizione; 2) Necessità di attivare programmi sistematici di fuoriuscita dal processo nelle controversie di modesto valore, inferiore ad euro 10.000, salvo casi particolari da individuare con criteri predeterminati; 3) Necessità che non si protragga un contenzioso praticamente inutile in quanto in tutto o in parte si tratta di questioni “seriali” su cui il giudice si è già pronunciato, magari con sentenze “pilota” (es., rapporti bancari in materia di anatocismo e cms). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il giudice può rimettere la causa in istruttoria per formulare una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale