Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9888 - pubb. 15/01/2014

Fuga di notizie dall’azienda: ammissibile l’inibitoria

Tribunale Catanzaro, 09 Ottobre 2013. Est. Maria Pia De Lorenzo.


Tutela d’urgenza – Provvedimento di inibitoria – Ammissibilità come categoria generale da includere nella tutela urgente – Sussiste – Inibitoria per la fuga di notizie.



Se è vero, come è vero, che la provvedimentazione d’urgenza ha il suo limite nella pretesa di merito, nell’ambito di questo limite il giudice dell’urgenza è libero nella determinazione dei valori da tutelare in via provvisoria e si estrinseca in provvedimenti dal contenuto più vario, e il cui possibile numero coincide con quello teoricamente infinito delle facoltà e dei poteri contenuti nel diritto sul quale si fonda la pretesa. La regola secondo cui il provvedimento d’urgenza non possa attribuire al ricorrente nulla di più di quanto potrebbe ottenere in via definitiva non è vera in assoluto, né trova conforto nella strumentalità della tutela d’urgenza; il giudice d’urgenza ha solo il limite della effettività della tutela del merito, e tale limite è rispettato, ove in via d’urgenza venga concesso l’esercizio di una facoltà rientrante nell’ambito della prospettazione del futuro assetto del rapporto giuridico soggettivo controverso, anche se non oggetto del petitum, mediato o immediato, del merito. Orbene fatte queste premesse, deve convenirsi per l’astratta ammissibilità dell’inibitoria ogni qualvolta questa serva ad evitare ogni significativa fuga di notizie dall’azienda e l’elaborazione al di fuori di essa di un prodotto ottenuto attraverso ricerche e approfondimenti cui il dipendente o l’ex socio è venuto in contatto proprio in virtù della sua particolare posizione all’interno della compagine aziendale ed appare perseguibile anche laddove il pregiudizio si sia verificato ma la condotta non abbia ancora esaurito i suoi effetti e sia presumibile il suo successivo reiterarsi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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