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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9856 - pubb. 06/01/2014.

Contratti in corso di esecuzione, ratio della disciplina, decorrenza degli effetti e loro caducazione in caso di esito anomalo del concordato con riserva; fattispecie in tema di sospensione di contratto di leasing


Tribunale di Terni, 27 Dicembre 2013. Est. Paola Vella.

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Applicazione al concordato con riserva - Ratio della disciplina - Favore per l’accesso al concordato e la protezione della fase preparatoria del piano.

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Funzione dell'istituto - Funzionalità e strumentalità al modulo concordatario prescelto dal debitore - Mancanza del richiamo alla migliore soddisfazione dei creditori - Mancanza dell'intervento del professionista attestatore - Possibilità per il tribunale di avvalersi del parere tecnico del commissario giudiziale.

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Conseguenze dello scioglimento o della sospensione nell'ipotesi di esito anomalo del concordato - Caducazione ex tunc di tutti gli effetti e riespansione del diritto del contraente in regime di prededuzione di fatto.

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Decorrenza degli effetti dello scioglimento o della sospensione dei contratti dalla data della richiesta di autorizzazione.


La disciplina contenuta nell'articolo 169 bis L.F. è applicabile anche al concordato con riserva, dovendosi ritenere che il riferimento al "ricorso di cui all'art. 161" contenuto dell'articolo 169 bis L.F. possa riguardare non solo il primo, ma anche il sesto comma del citato articolo 161, ed altresì in ragione del fatto che la ratio sottesa alla disciplina in esame appare comune agli istituti delle autorizzazioni al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione ex art. 161 co. 7 L.F., ovvero ai finanziamenti di cui all’art. 182-quinquies, comma 1, L.F. e, nel concordato con continuità aziendale, ai pagamenti di crediti anteriori di cui al successivo comma 4, ratio, la quale consiste nel favor per l’accesso al concordato e nella protezione della fase preparatoria del piano, anche con sacrifico degli interessi dei singoli creditori (si vedano le preclusioni e addirittura l’inefficacia retroattiva delle ipoteche giudiziali di cui all’ultima parte dell’art. 168 L.F.), in una visione olistica della soluzione concordataria che coinvolge gli interessi non solo del ceto creditorio, ma anche degli altri stakeholders, tanto interni quanto esterni all’impresa in crisi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La prospettiva del nuovo strumento introdotto dal legislatore all'articolo 169 bis L.F., il quale consente lo scioglimento o la sospensione dei contratti in corso di esecuzione, non appartiene alla sfera della tutela del contraente in bonis dall’inadempimento del debitore in crisi, bensì a quella della sua funzionalità e strumentalità al modulo concordatario prescelto da quest’ultimo, tanto che in questo contesto non vi è alcuna traccia del criterio di funzionalità alla “migliore soddisfazione dei creditori” che, per il tramite di apposite attestazioni, è disseminato lungo l’intera trama concordataria (tanto da spingere autorevole dottrina a ravvisarvi una sorta di nuova clausola generale), ad ulteriore ed indiretta conferma che si tratta di istituto che prescinde dalla presenza del professionista attestatore e del suo ruolo di intermediazione tra la valutazione giudiziale e il profilo di convenienza della soluzione concordataria, per quanto la introdotta possibilità di nomina anticipata del commissario giudiziale possa consentire al tribunale (come è stato nel caso di specie) di avvalersi anche di un parere tecnico super partes. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I timori in ordine alle conseguenze dello scioglimento o della sospensione dei contratti in corso di esecuzione disposta ai sensi dell'articolo 169 bis L.F. per l'ipotesi di esito anomalo del concordato con riserva (rinunzia o inammissibilità o improcedibilità della domanda) possono essere fugati dalla correlata caducazione ex tunc di tutti gli effetti prenotativi e protettivi, con conseguente riespansione del diritto risarcitorio del contraente in bonis in regime di “prededuzione di fatto”, legata al venir meno della condizione concorsuale (che invece troverebbe la sua consecutio nel successivo ed eventuale esito fallimentare), così come, in caso di passaggio all’alternativa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, il contraente pregiudicato apparterrà verosimilmente al novero dei creditori estranei, da soddisfare integralmente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'eventuale scioglimento dei contratti in corso di esecuzione disposto ai sensi dell'articolo 169 bis L.F. non retroagisce né alla data di presentazione della domanda di concordato con riserva, né alla sua pubblicazione nel registro delle imprese, bensì alla data della richiesta di autorizzazione, sì che i diritti maturati nel frattempo avranno natura prededotta, in quanto crediti sorti per effetto di atti di ordinaria amministrazione legalmente compiuti dal debitore ai sensi dell'articolo 161, comma 7, L.F. (fattispecie in tema di sospensione di contratto di leasing di impianto fotovoltaico). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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