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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9829 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Bari, 18 Novembre 2013. .

Concordato preventivo – Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari – Sospensione del processo esecutivo pendente – Revoca – Ammissibilità.


La improseguibilità della procedura esecutiva (nel caso di specie immobiliare) a seguito della pubblicazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo nel registro delle imprese configura una ipotesi di sospensione, non già di estinzione, della procedura medesima sino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla domanda di concordato, sicché è ammissibile la revoca del provvedimento dichiarativo della improseguibilità, e, ove il concordato non sia omologato, il creditore procedente può proseguire l’azione esecutiva individuale. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)