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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9826 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Ravenna, 08 Novembre 2013. .

Concordato preventivo - Risoluzione - Presupposti - Inadempimento di non scarsa importanza - Grave pregiudizio quale presupposto di ammissibilità e di accoglimento della domanda.


La disposizione, contenuta nell'articolo 186 L.F., secondo la quale "il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza" implica che la dichiarazione di risoluzione richieda l'esistenza di un "grave pregiudizio" quale presupposto sostanziale sia per l'ammissibilità dell'istanza sia per l'accoglimento della domanda, con la conseguenza che a) il grave pregiudizio deve essere affermato ed effettivamente subito da chi agisce per la risoluzione del concordato; b) detto pregiudizio deve riguardare le stesse obbligazioni discendenti dall'omologazione del concordato e riflettersi sull'equilibrio e sul fondamento dell'impianto obbligatorio, così come ridisegnato dalla accettazione e successiva omologa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)