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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9824 - pubb. 16/12/2013.

Risoluzione del concordato: grave pregiudizio quale presupposto di ammissibilità e di accoglimento della domanda


Tribunale di Ravenna, 08 Novembre 2013. Est. Farolfi.

Concordato preventivo - Verifica dei crediti - Esclusione - Facoltà del liquidatore di modificare le proprie valutazioni in ordine alla consistenza e al rango chirografario o privilegiato dei crediti - Sussistenza.

Concordato preventivo - Risoluzione - Presupposti - Inadempimento di non scarsa importanza - Grave pregiudizio quale presupposto di ammissibilità e di accoglimento della domanda.


Le norme che disciplinano il concordato preventivo non prevedono, diversamente da quanto accade nel fallimento, una procedura di verificazione dei crediti concorsuali. E' quindi sempre possibile per il liquidatore modificare le proprie valutazioni in ordine all'esistenza, alla consistenza e al rango chirografario o privilegiato dei singoli crediti (Cass. 6859/1995) e il creditore che non concordi con le valutazioni del liquidatore può rivolgersi nelle forme ordinarie all'autorità giudiziaria per far accertare il proprio credito in contradittorio con la procedura concorsuale. Per ragioni di ordine e di vigilanza sulla procedura, la distribuzione dell'attivo concordatario potrà, pertanto, avvenire mediante formali piani di riparto, ma senza che il relativo decreto di approvazione abbia alcuna valenza decisoria. (Tribunale Bassano del Grappa, 28 maggio 2013). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La disposizione, contenuta nell'articolo 186 L.F., secondo la quale "il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza" implica che la dichiarazione di risoluzione richieda l'esistenza di un "grave pregiudizio" quale presupposto sostanziale sia per l'ammissibilità dell'istanza sia per l'accoglimento della domanda, con la conseguenza che a) il grave pregiudizio deve essere affermato ed effettivamente subito da chi agisce per la risoluzione del concordato; b) detto pregiudizio deve riguardare le stesse obbligazioni discendenti dall'omologazione del concordato e riflettersi sull'equilibrio e sul fondamento dell'impianto obbligatorio, così come ridisegnato dalla accettazione e successiva omologa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Alberto Caltabiano


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