Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9785 - pubb. 06/12/2013

Sindacato del giudice sulla fattibilità economica; pagamento integrale di privilegi speciali in assenza del bene su cui grava il privilegio

Cassazione civile, sez. I, 06 Novembre 2013, n. 24970. Est. De Chiara.


Concordato preventivo - Giudizio di omologazione - Sindacato del giudice sulla fattibilità economica - Limiti - Sindacato esteso a rilievi di carattere valutativo e prognostico - Esclusione.

Privilegio speciale ex art. 2758 comma 1 c.c. - Interpretazione estensiva - Esclusione - Applicabilità al contributo ambientale Conai - Esclusione.

Concordato preventivo - Credito privilegiato ex art. 2758 comma 2 c.c. - Pagamento integrale - Necessità, salvo espresso patto concordatario - Inesistenza nel patrimonio del debitore del bene gravato - Irrilevanza.

Dichiarazione di fallimento - Reclamo ex art. 18 l. fall. - Carattere devolutivo pieno.

Concordato preventivo - Opposizione all’omologazione - Legittimazione di qualunque interessato - Nozione - Legittimazione dei creditori non dissenzienti - Sussistenza.



In sede di giudizio di omologazione del concordato preventivo, il sindacato del giudice è limitato alla verifica della sussistenza o meno di un’assoluta e manifesta non attitudine del piano di concordato a raggiungere gli obiettivi prefissati. Pertanto il sindacato del giudice non si estende alla fattibilità economica quando la sua analisi comporti rilievi di carattere prognostico, per loro natura opinabili e suscettibili di errore. È dunque di esclusiva competenza dei creditori la valutazione circa la probabilità che si realizzino o meno eventi determinanti per il successo del piano di soluzione della crisi. (Margherita Falagiani) (riproduzione riservata)

Non ha natura privilegiata il contributo ambientale dovuto al Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi), essendo l’art. 2578 comma 1 c.c. norma di stretta interpretazione, e non rientrandovi le prestazioni dovute a soggetti privati, ancorché in forza di legge, che non siano inoltre riconducibili alla nozione di tributi indiretti. (Margherita Falagiani) (riproduzione riservata)

Salvo che sia diversamente previsto come espresso patto di concordato, consentito dall’art. 160 comma 2 l. fall., il creditore privilegiato ha diritto all’integrale soddisfazione anche qualora il bene gravato dal privilegio non sia presente nel patrimonio del debitore (fattispecie relativa al credito privilegiato per la rivalsa IVA ex art. 2758 comma 2 c.c.). (Margherita Falagiani) (riproduzione riservata)

Il reclamo ex art 18 l. fall. ha carattere devolutivo pieno e non trovano dunque applicazione i limiti previsti dagli artt. 342 e 345 c.p.c. per l’appello, con la conseguenza che è possibile, in tale sede, per il creditore, introdurre questioni nuove, non già proposte con l’atto di opposizione all’omologazione. (Margherita Falagiani) (riproduzione riservata)

Ai sensi dell’art. 180 comma 2 la legittimazione a proporre opposizione all’omologazione del concordato preventivo spetta  a qualunque interessato, locuzione riferibile non soltanto a soggetti diversi dai creditori, ma anche a creditori non dissenzienti come coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto, o perché non convocati o perché non ammessi al voto o, infine, perché astenuti: tali soggetti, infatti, prospettano l'interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l'omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato. (Margherita Falagiani) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Lorenzo Stanghellini


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