Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9778 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Siracusa, 15 Novembre 2013. .


Concordato preventivo in continuità aziendale – Causa concreta ed eccessiva durata dei tempi di adempimento – Incompatibilità con i dettami della Legge Pinto – Controllo di legittimità del Tribunale – Declaratoria di inammissibilità giuridica.



La causa concreta del concordato, intesa come funzione economica del medesimo, si invera necessariamente nel superamento della crisi, attraverso il soddisfacimento dei creditori in misura apprezzabile, in una qualsivoglia forma giuridicamente percorribile ed in un lasso di tempo ragionevolmente breve. Una anomala dilatazione della tempistica di acquisizione della liquidità necessaria per il pagamento dei creditori concorsuali è incompatibile persino con i dettami della Legge Pinto e si smarca a priori da qualsivoglia sindacato di convenienza del risultato economico conseguibile dai creditori, dovendosi ritenere che un pagamento eccessivamente dilazionato equivalga ad un “non pagamento”. Ne deriva la valutazione di inammissibilità giuridica del concordato. (Vittoria Fiume) (riproduzione riservata)


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