Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9740 - pubb. 21/11/2013

Atto di precetto e mancato rispetto del termine ex art. 481 c.p.c.

Tribunale Rossano, 15 Febbraio 2013. Est. Colombo.


Esecuzione forzata – Atto di precetto – Violazione del termine ex art. 481 c.p.c. – Effetti – Opposizione agli atti esecutivi.



In materia di esecuzione forzata, con riguardo all’atto di precetto, il mancato rispetto del termine di cui all’art. 481 c.p.c. non fa venir meno il diritto di procedere ad esecuzione forzata giacché detto termine di novanta giorni - entro cui l’esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto - è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all’inattività processuale del creditore e non all’effetto sostanziale del precetto cosicché detta violazione ha come sola conseguenza quella di riverberare i propri effetti sul successivo atto di esecuzione cagionandone un vizio, per difformità dal suo schema legale, che è rilevabile solo mediante l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da proporsi contro il successivo atto esecutivo. (Michela Forte) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Ambrogio Colombo


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