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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9723 - pubb. 18/11/2013.

Concordato preventivo, divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e sospensione dell'esecuzione


Tribunale di Siracusa, 26 Luglio 2013. Est. Mangano.

Concordato preventivo - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari - Inosservanza - Nullità degli atti.

Concordato preventivo - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari - Esecuzione forzata pendente - Improcedibilità - Esclusione - Sospensione.


L'art. 168 L.F. comporta la negazione temporanea del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e l'inosservanza del divieto sancito dallo stesso art. 168 determina la nullità degli atti, rilevabile anche d'ufficio dal giudice e deducibile con la opposizione all'esecuzione. (Marco Spadaro) (riproduzione riservata)

A seguito della pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di concordato preventivo, l'esecuzione forzata in corso non diviene improcedibile ma va sospesa per tutto il tempo in cui opera il divieto di cui all'art. 168 L.F., giacche la nullità sancita dallo stesso art. 168 non travolge gli atti esecutivi già compiuti, ma impedisce soltanto il compimento di ulteriori atti di impulso processuale. (Marco Spadaro) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Marco Spadaro


Il testo integrale