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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9685 - pubb. 13/11/2013.

Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari decorre dalla pubblicazione del ricorso per concordato nel registro delle imprese


Tribunale di Aosta, 27 Settembre 2013. Est. De Filippo.

Concordato preventivo con riserva - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari - Decorrenza dalla pubblicazione nel registro delle imprese - Improcedibilità del procedimento esecutivo presso terzi pendente ed autorizzazione allo svincolo delle somme pignorate e detenute dal terzo (debitor debitoris).


Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore che consegue alla presentazione di ricorso per concordato preventivo con riserva ha inizio con la pubblicazione nel registro delle imprese. Conseguentemente, l'eventuale procedimento di espropriazione forzata pendente deve essere dal giudice dell'esecuzione dichiarato improcedibile con contestuale liberazione dal vincolo pignoratizio delle somme detenute dal terzo pignorato. (Giuseppe de Filippo) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giuseppe De Filippo


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