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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9681 - pubb. 11/11/2013.

La tempistica per l'adempimento del concordato attiene alla valutazione di convenienza riservata ai creditori; aspetti della distinzione tra fattibilità economica e fattibilità giuridica


Tribunale di Terni, 07 Novembre 2013. Est. Paola Vella.

Concordato preventivo - Tempi previsti per l'adempimento - Aspetto che attiene alla convenienza del concordato - Valutazione riservata ai creditori.

Concordato preventivo - Distinzione tra fattibilità economica e fattibilità giuridica - Aspetti valutativi distinti rispettivamente di convenienza e di legalità - Contenuto del controllo giudiziale in sede di omologa del concordato.

Concordato preventivo - Creditori contestati - Valutazione dell'influenza del loro dovuto sulla formazione delle maggioranze - Non configurabilità del pregiudizio al consenso informato degli altri creditori in ipotesi di incidenza quantitativa minima del voto.


Quello dei tempi previsti per l'adempimento è un aspetto che, lambendo il profilo della convenienza del concordato, va rimesso alla valutazione pacificamente riservata ai creditori, fatto salvo il caso limite di una dilatazione temporale non solo consistente, ma anche avulsa da una specifica progettualità economica del piano concordatario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La scissione del concetto di fattibilità (già di per sé riconducibile al genus del merito, piuttosto che della legittimità) nelle due categorie della fattibilità economica e giuridica, può risultare fuorviante - attenendo le due nuove species a profili valutativi nettamente distinti, l'uno di convenienza (spettante ai creditori), l'altro di legalità (di competenza del giudice) - ed in fondo anche superflua, avendo comunque la stessa Corte di cassazione (SS.UU. 23 gennaio 2013, n. 1521) ha chiaramente delineato i tre momenti del controllo giudiziale in sede di omologa del concordato: 1) controllo sulla completezza e regolarità degli atti, in esse comprese la logicità e coerenza delle attestazioni; 2) controllo sulla legittimità degli atti, intesa come rispetto delle norme di legge, di carattere generale o speciale; 3) controllo (di merito) sulla idoneità degli atti, intesa come conformità alla causa concreta del concordato, con riferimento alla astratta capacità della proposta (e del piano) di assolvere la sua funzione di regolazione della crisi di impresa, con soddisfazione dei creditori non apparente e - quantomeno secondo le SS.UU. - anche in tempi non irragionevoli, sebbene quest'ultimo profilo appaia piuttosto da ricondurre, insieme al grado di soddisfacimento conseguibile, alla valutazione (anche comparativa) di convenienza della proposta, che è pacificamente di esclusivo appannaggio del ceto creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Se è vero che i creditori contestati hanno diritto di partecipare al voto e di essere classati all'interno della proposta concordataria, è anche vero che la regola da applicare in caso di esclusione dal voto è quella del secondo comma dell'articolo 176 L.F., in base al quale i creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato solo nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze. Da ciò consegue che ove il voto del creditore escluso che ha proposto opposizione abbia un’incidenza quantitativa minima sulla formazione delle maggioranze, non è configurabile alcun pregiudizio al consenso informato degli altri creditori, le cui valutazioni prognostiche non sono state apprezzabilmente incise. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Fabrizio Di Marzio


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