Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9667 - pubb. 07/11/2013

Esecuzione per rilascio e beni mobili estranei all’esecuzione

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 29 Ottobre 2013. Est. Colandrea.


Esecuzione per rilascio d’immobile – Beni mobili estranei all’esecuzione – Custode – Disciplina deposito – Applicabilità – Vendita ex art. 2797 cod. civ. – Ammissibilità.



In tema di esecuzione per rilascio di immobili, il soggetto che assume la custodia dei beni mobili che l’esecutato rifiuti di asportare riveste una posizione assimilabile (non già a quella del custode dei beni pignorati o sequestrati, bensì) a quella del depositario di beni mobili per conto del proprietario, atteso che quest’ultimo, con il rifiuto a ritirare gli oggetti, consente ope legis all’applicazione della disciplina del deposito, con la conseguenza che: 1) non spetta al giudice dell’esecuzione fornire autorizzazioni, prescrizioni o quant’altro per l’espletamento dell’attività di custodia, trattandosi di attività che esula dall’ambito dell’esecuzione forzata e che investe piuttosto il rapporto (privatistico) di deposito; 2) il custode-depositario ha un obbligo di conservazione materiale dei beni mobili, ma non anche di amministrazione degli stessi (intesa quale gestione di carattere produttivo); 3) infine, il custode-depositario può non solo richiedere all’esecutato-proprietario in qualunque momento di riprendere i beni, ma anche domandare la vendita degli stessi con le forme di cui all’art. 2797 cod. civ. per il soddisfacimento dei crediti vantati per compenso e spese di conservazione. (Valeria Colandrea) (riproduzione riservata)


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