Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9626 - pubb. 28/10/2013

La nomina del commissario liquidatore non è necessaria nel concordato con continuità aziendale e in tutti i casi in cui il piano preveda la semplice conversione in denaro di assetti patrimoniali attivi

Tribunale Chieti, 15 Ottobre 2013. Est. Valletta.


Concordato preventivo - Proposta che preveda la semplice conversione in denaro di assetti patrimoniali - Nomina del commissario liquidatore - Esclusione.

Concordato con continuità aziendale - Nomina del commissario liquidatore - Esclusione - Prosecuzione dell'attività in capo agli amministratori sotto il controllo del commissario giudiziale e del giudice delegato.

Concordato preventivo - Attività del commissario giudiziale - Disamina delle cause della crisi - Esclusione - Verifica delle poste patrimoniali e dei criteri gestionali che devono assicurare l'attivo concordatario.



Qualora la proposta di concordato non preveda la cessione di beni ai creditori ma la conversione in denaro di assetti patrimoniali attivi, la liquidazione dovrà essere affidata al debitore sotto il controllo del commissario giudiziale, esclusa la nomina del comitato dei creditori e di commissari liquidatori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Poiché l'articolo 186 bis L.F. non contiene alcuna specifica disciplina dell'esecuzione del concordato con continuità aziendale, si deve ritenere che, in questo tipo di concordato, non sia necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale e che l'attività debba proseguire, anche relativamente alla liquidazione, in capo agli amministratori e sotto il controllo del commissario giudiziale e del giudice delegato, i quali vigileranno affinché non siano compiute operazioni straordinarie non previste dal piano o che possano pregiudicare il pagamento dei creditori concorsuali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'attività del commissario giudiziale non ha ad oggetto la disamina dettagliata e minuziosa delle vicissitudini gestionali contabili che hanno portato il debitore alla situazione di crisi, bensì le verifiche in ordine alle poste patrimoniali ed ai criteri gestionali che dovrebbero assicurare l'attivo concordatario, così che i creditori possono valutare consapevolmente se le prospettive di soddisfacimento siano maggiori in sede concordataria piuttosto che in sede fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Fabrizio Di Marzio


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