Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9585 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 26 Luglio 2013. .


Concordato preventivo - Approvazione - Omologazione - In genere - Legittimazione all'opposizione - Qualunque interessato - Nozione - Riferibilità ai soli creditori dissenzienti - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.



In tema di legittimazione alla opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione "qualunque interessato", prevista dall'art. 180, secondo comma, legge fall., non è necessariamente riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece suscettibile di comprendere i creditori non dissenzienti, quali coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto, o perché non convocati o, ancora, perché non ammessi al voto o, infine, perché astenuti; tali soggetti, infatti, prospettano l'interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l'omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato, al di là e in aggiunta a chiunque altro, a qualunque titolo, abbia interesse ad opporsi all'omologazione. (Fattispecie relativa ai creditori fiscali astenuti all'adunanza dei creditori e successivamente autori di dichiarazione contraria alla transazione fiscale). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato