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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9561 - pubb. 14/10/2013.

Una società non muta la sua natura di soggetto privato solo perché un ente pubblico ne possiede in tutto o in parte il capitale


Cassazione civile, sez. I, 27 Settembre 2013, n. 22209. Est. Magda Cristiano.

Società di capitali – Partecipazione in tutto o in parte pubblica – Natura pubblica o privata – Norme di settore.

Società di capitali – Società con partecipazione pubblica – Natura di soggetto di diritto privato – Ente pubblico – Istituzione o riconoscimento per legge.

Società di capitali – Società con partecipazione pubblica – Natura di soggetto di diritto privato – Norme speciali – Tutela dell’affidamento.

Società – Società per azioni – Partecipazione in tutto o in parte pubblica – Natura pubblica o privata – Causa lucrativa.

Società – Società per azioni – Partecipazione in tutto o in parte pubblica – Natura soggetto – Natura attività – Assoggettabilità a fallimento.

Società di capitali – Società con partecipazione pubblica – Assoggettabilità a fallimento – Principio di uguaglianza – Tutela della concorrenza.


Una società non muta la sua natura di soggetto privato solo perché un ente pubblico ne possiede, in tutto o in parte, il capitale. Proprio dall'esistenza di specifiche normative di settore che, negli ambiti da esse delimitati, attraggono nella sfera del diritto pubblico anche soggetti di diritto privato, può ricavarsi a contrario, che, ad ogni altro effetto, tali soggetti continuano a soggiacere alla disciplina privatistica. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

L'art. 4 della legge n. 70/75, nel prevedere che nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge, evidentemente richiede che la qualità di ente pubblico, se non attribuita da una espressa disposizione di legge, debba quantomeno potersi desumere da un quadro normativo di riferimento chiaro ed inequivoco. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Eventuali norme speciali che siano volte a regolare la costituzione della società, la partecipazione pubblica al suo capitale e la designazione dei suoi organi, non incidono sul modo in cui essa opera nel mercato né possono comportare il venir meno delle ragioni di tutela dell'affidamento dei terzi contraenti contemplate dalla disciplina privatistica. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

L'eventuale divergenza causale rispetto allo scopo lucrativo non appare sufficiente ad escludere che, laddove sia stato adottato il modello societario, la natura giuridica e le regole di organizzazione della partecipata restino quelle proprie di una società di capitali disciplinata in via generale dal codice civile. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Ciò che rileva nel nostro ordinamento ai fini dell'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale non è il tipo dell'attività esercitata, ma la natura del soggetto. Se così non fosse  si dovrebbe giungere alla conclusione che anche le società a capitale interamente privato cui sia affidata in concessione la gestione di un servizio pubblico ritenuto essenziale sarebbero esentate dal fallimento. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

La scelta del legislatore di consentire l'esercizio di determinate attività a società di capitali e dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico comporta anche che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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