Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9515 - pubb. 02/10/2013

Stato di insolvenza e irrilevanza della consistenza patrimoniale del debitore

Tribunale Trani, 18 Luglio 2013. Est. Paola Cesaroni.


Dichiarazione di fallimento - Stato di insolvenza - Consistenza patrimoniale del debitore - Irrilevanza.



Lo stato di insolvenza che costituisce il presupposto della dichiarazione di fallimento consiste nella incapacità del debitore di adempiere con regolarità e tempestività alle proprie obbligazioni, condizione, questa, sulla quale in alcun modo può influire la consistenza patrimoniale del debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) (1)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Nicola Pignatelli



Il testo integrale


(1) L’irrilevanza della capienza patrimoniale per la sussistenza dello stato di insolvenza. Nel caso sottoposto alla cognizione del Tribunale di Trani, un creditore aveva presentato istanza di fallimento di una società operante nel settore della costruzione di immobili residenziali, che non aveva onorato un debito scaduto (e ormai consacrato in un decreto ingiuntivo non opposto) di importo superiore alla “soglia” fissata dall’art. 15 della legge fallimentare, così come novellato dal d. lgs. 12 luglio 2007, n° 1691.

Gli amministratori della società attinta dalla istanza per la dichiarazione di fallimento, in sede di istruttoria prefallimentare, avevano rappresentato al Tribunale la presenza, nel patrimonio aziendale, di numerosi appartamenti ancora invenduti, l’avvenuto licenziamento di tutte le maestranze, l’esistenza di debiti sia nei confronti degli ex dipendenti che dell’Erario, la pendenza di una controversia civile avente ad oggetto il riconoscimento di un credito (di rilevante entità) nei confronti di un ente pubblico, contestando, infine, non già l’esistenza del credito posto dal creditore a base dell’istanza di fallimento, bensì il solo fatto che quegli si fosse attivato per la declaratoria di fallimento, senza dapprima aver esperito un’azione esecutiva individuale.

In relazione a quest’ultima circostanza, va evidenziato come, di recente, si sia ritenuta la piena legittimità del comportamento del creditore che, anziché attivarsi in sede esecutiva individuale, presenti direttamente istanza di fallimento, così, evidentemente, preferendo la sede “concorsuale” per il soddisfacimento delle proprie ragioni di credito2.   

Tornando al caso di specie, il Tribunale di Trani, accertato in base alle informazioni raccolte dalla Guardia di Finanza3 il superamento di quella «sorta di inviolabile frontiera economico-contabile, al di sotto della quale è interdetto l’accesso alla procedura fallimentare»4, posta dal legislatore del 2007 all’art. 1, comma 2°, l.f., ha avuto modo di precisare come, per aversi insolvenza dell’imprenditore, rilevante quale presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento, ex art. 5, l.f., non sia ostativa né la presenza, nel patrimonio, di cespiti immobiliari il cui valore superi l’ammontare del passivo5, né l’esistenza di crediti verso terzi di non pronta e certa realizzazione (crediti che, seppur di rilevante importo, nel caso di specie erano, per ammissione degli stessi amministratori della società debitrice, ancora sub iudice). 

Appare, dunque, ben presente al Tribunale la distinzione tra il concetto di “insufficienza patrimoniale” e quello di “insolvenza”.

La prima, per riprendere alla lettera quanto affermato dalla Suprema Corte6 e di recente ribadito in una pronuncia di merito7, si risolve in «una condizione più grave e definitiva della mera insolvenza, indicata dall’art. 5 del r.d. 16 marzo 1992, n° 267 come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, potendosi una società trovare nell’impossibilità di far fronte ai propri debiti ancorchè il patrimonio sia integro; così come potrebbe accadere l’opposto, vale a dire che l’impresa possa presentare un’eccedenza del passivo sull’attivo, pur permanendo nelle condizioni di liquidità e di credito richieste (per esempio ricorrendo ad ulteriore indebitamento). L’insolvenza, in sostanza, connota uno stato di salute dell’impresa meno grave del vero e proprio deficit patrimoniale, dal momento che anche in caso di patrimonio netto negativo la società potrebbe adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (ad esempio, grazie alle disponibilità creditizie di cui gode) e che, d’altra parte, un imprenditore può essere insolvente anche quando l’attivo prevale sul passivo (come avviene tipicamente nell’ipotesi in cui le poste attive siano difficilmente liquidabili nel breve periodo, a fronte di debiti pur di minore entità, ma immediatamente esigibili)»8.

In definitiva, il Tribunale ha ritenuto di dover superare la “valenza difensiva” della prospettazione di una situazione di capienza patrimoniale della società, in ossequio all’orientamento che – sulla scorta della constatazione per cui «la norma non dà il minimo appiglio per sostenere che l’impossibilità di adempiere debba necessariamente dipendere da un’insufficienza patrimoniale»9 – afferma potersi configurare lo stato di insolvenza che porta alla dichiarazione di fallimento sol che vi sia l’impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Come è stato, infatti, rilevato, l’avverbio «regolarmente», presente nel comma 2° dell’art. 5, fa intendere come si debba abbandonare la via “suggerita” dalle teorie patrimonialistiche, le quali valorizzano la situazione di capienza o di incapienza del patrimonio del debitore: se la norma si fosse limitata ad affermare che l’insolvenza consiste nel «non essere in grado di pagare», ben avrebbe potuto aver rilievo dirimente una linea difensiva tesa a dimostrare come l’attivo fosse (di molto)10 superiore al passivo. Ma il necessario rispetto del canone della “regolarità” nell’adempimento non può che portare ad una obliterazione del dato, rappresentato da un attivo (di molto) superiore al passivo. Questo perché i creditori del soggetto attinto dalla istanza di fallimento «non possono essere costretti ad aspettare all’infinito una sua disponibilità a vendere quanto gli è rimasto e a pagare con calma i propri debiti11: se non è in grado di ripristinare in un lasso di tempo ragionevole il flusso dei pagamenti, deve essere dichiarato fallito»12.

Il Tribunale, quindi, in adesione alle qui riferite considerazioni della giurisprudenza e della dottrina, ha (in maniera convincente) fornito risposta ad un quesito «semplice e brutale: se il debitore – in prospettiva – è ancora (o non è più) in grado d’adempiere con regolarità le proprie obbligazioni»13.

E ciò ha fatto, valorizzando «numerosi elementi di fatto acquisiti agli atti»14, quali l’avvenuto licenziamento di tutti i dipendenti e l’omessa corresponsione in loro favore del t.f.r., il mancato pagamento spontaneo del credito dell’istante, l’esistenza di un debito di rilevante entità nei confronti dell’erario15, per il quale gli stessi amministratori della società debitrice avevano dichiarato (senza fornire supporto documentale) di aver presentato domanda di rateizzazione, la mancanza di proposte “alternative” (evidentemente) rivolte al creditore istante per la “sistemazione” della pendenza debitoria nei suoi confronti. Elementi che, complessivamente considerati, hanno convinto il Tribunale della ricorrenza – nel caso di specie – non già di meri inadempimenti, ma di una vera e propria impossibilità di adempiere, quale «aspetto veramente caratteristico del fenomeno»16 dell’insolvenza. (Nicola Pignatelli) (riproduzione riservata)

(1) Va subito posto in evidenza come l’importo del credito vantato dall’istante non debba necessariamente essere superiore alla soglia dei 30.000 euro. Di recente, App. Catanzaro 24 luglio 2013, in Il Caso.it, I, doc. 9337, ha infatti affermato che «La minima entità del credito vantato dall’istante non influisce sulla legittimazione alla presentazione dell’istanza di fallimento, né integra la causa di esclusione della fallibilità di cui all’art. 15, ultimo comma, l.f. […]. Il tenore della norma è chiaro nel riferire l’esclusione della fallibilità all’ipotesi in cui l’entità complessiva dei debiti scaduti e non pagati – e non il solo debito verso il creditore istante – sia inferiore a € 30.000,00». In dottrina, nello stesso senso, cfr. V. VITALONE, in S. CHIMENTI, R. RIEDI e V. VITALONE, Il diritto processuale del fallimento, IIa ed., Giappichelli, 2010, p. 3.
(2) Cfr. App. Torino 10 giugno 2011, in Il Caso.it, I, doc. 6500.
(3) Informazioni non smentite da elementi probatori offerti dalla società debitrice, sulla quale gravava l’onere di provare il mancato superamento dei limiti di legge: cfr., in dottrina, C. IBBA, Sul presupposto soggettivo del fallimento, in Riv. dir. civ., 2007, I, p. 820; P. PAJARDI e A. PALUCHOWSKI, Manuale di dir. fall., VIIa ed., Giuffrè, 2008, p. 73; G. SCHIANO DI PEPE, Il diritto fallimentare riformato (Appendice di aggiornam.), Cedam, 2008, p. 2; A. BADINI CONFALONIERI, Onere probatorio del debitore sulla non assoggettabilità al fallimento, in Il Fall., 2008, p. 48; V. ZANELLI, I requisiti di fallibilità tra giurisprudenza e riforma fallimentare, in Il Fall., 2008, p. 879; G. LEOGRANDE, in Comm. breve alla legge fallim. (a cura di A. Maffei Alberti), sub art. 1, VIa ed., Cedam, 2013, p. 19. In giurisprudenza, v. Cass. 4 giugno 2012, n° 8930 e Id. 31 maggio 2012, n° 8769, entrambe in Giur.it., 2013, p. 391; Id., 15 novembre 2010, n° 23052, in Il Fall., 2011, p. 668, con nota di F. De Santis; App. Torino 4 marzo 2011, in Il Fall., 2011, p. 1327, con nota di A. Guiotto; Trib. Novara 23 giugno 2011, in Il Caso.it, I, doc. 5928.
(4) Così, F. APRILE, in La legge fallimentare – Commentario teorico-pratico (a cura di M. Ferro), sub art. 1, IIa ed., Cedam, 2011, p. 16.
(5) Nello stesso senso, App. Bari 31 dicembre 1990 e Trib. Roma 27 dicembre 1990, entrambe in Il Fall., 1991, p. 522, richiamate in motivazione.
(6) Cass. 25 luglio 2008, n° 20476, in Pluris-Banca dati on line, Ipsoa.
(7) App. Torino 15 gennaio 2013, in Il Fall., 2013, p. 853, con osservazioni di F. Signorelli.
(8) Nello stesso senso, Cass. 16 luglio 1992, n° 8656 e, nella giurisprudenza di merito, App. Bologna 12 luglio 2011, in Il Caso.it, I, doc. 6172; App. Brescia 9 luglio 2010, in Il Caso.it, I, doc. 2352; Trib. Cassino 10 ottobre 2000, in Il Fall., 2001, p. 355, per il quale «non può essere dato rilievo agli elementi attivi del patrimonio astrattamente realizzabili mediante la sua liquidazione, ma soltanto all’attuale consistenza di liquidità a breve e medio termine posseduta dal debitore»; Trib. Modena 25 giugno 1998, in Giur. comm., 1999, II, p. 322, con nota di R. Guidotti, il quale rileva(va) come «l’orientamento giurisprudenziale sul punto sia praticamente costante». In dottrina, concordano P. PAJARDI e A. PALUCHOWSKI, op. cit., p. 102; G. NONNO, in La legge fallimentare – Commentario, cit., sub art. 5, p. 74; P.F. CENSONI, in S. BONFATTI e P.F. CENSONI, Manuale di dir. fall., IVa ed., Cedam, 2011, p. 29, il quale sottolinea come, in caso di eccedenza delle poste attive su quelle passive, l’insolvenza «è necessariamente esclusa (solo) se il patrimonio del debitore è suscettibile di essere rapidamente convertito in danaro in misura non inferiore all’entità globale dei crediti, scaduti o prossimi alla scadenza».
(9) Cfr. G. TERRANOVA, Lo stato di insolvenza. Per una concezione formale del presupposto oggettivo del fallimento, in Giur. comm., 1996, I, p. 82.
(10) Appare opportuno sottolineare la necessità che l’attivo debba superare il passivo in misura non certo risibile o comunque minima, dovendosi ovviamente considerare come, secondo l’id quod plerumque accidit, il realizzo effettivo nei casi in cui si è obbligati a vendere e/o nei casi di vendita forzata, sia quasi sempre inferiore alle attese, a prescindere dalla natura del bene.
(11) Circostanza verificatasi proprio nel caso di specie, nel quale il creditore istante aveva atteso per più di un anno e mezzo l’adempimento “spontaneo” da parte della società di poi fallita.
(12) Così, G. TERRANOVA, Stato di crisi, stato d’insolvenza, incapienza patrimoniale, in Dir. fall., I, 2006, p. 563.
(13) Così, G. TERRANOVA, op. ult. cit., p. 556.
(14) Cfr. sentenza in commento, a p. 2.
(15) P.F. CENSONI, op. cit., p. 32, rileva come, dopo la sentenza della Corte costituzionale 9 marzo 1992, n° 89 e la successiva abrogazione dell’art. 4, l. f., «la morosità nel pagamento delle imposte riscosse mediante ruoli può comunque essere valutata, alla stregua dei principi generali, come manifestazione esteriore dello stato di insolvenza, sullo stesso piano di qualsiasi inadempimento».
(16) Cfr. G. TERRANOVA, Lo stato di insolvenza, cit., p. 86.


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