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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9512 - pubb. 02/10/2013.

Autorizzazione ad estendere il fallimento nei confronti del socio accomandante che si sia ingerito dell'impresa e incompatibilità del giudice


Cassazione civile, sez. I, 08 Maggio 2013. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Poteri - Giudice delegato che abbia autorizzato il curatore a proporre istanza per la dichiarazione di fallimento in estensione - Successiva partecipazione del medesimo giudice al collegio chiamato a pronunciarsi sul corrispondente ricorso - Possibilità - Esclusione - Fattispecie successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 e 169 del 2007.


Il giudice delegato che abbia autorizzato il curatore, ex art. 25, primo comma, n. 6, legge fall. (nel testo, utilizzabile "ratione temporis", risultante dalle modifiche apportategli dai d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169), a richiedere, alla stregua dell'art. 147, quarto comma, della medesima legge, l'estensione del fallimento in danno del socio accomandante asseritamente ingeritosi nell'amministrazione della società in accomandita semplice, non può, poi, partecipare al collegio chiamato a pronunciarsi sul corrispondente ricorso, trovando anche in tal caso piena e diretta applicazione il secondo comma del suddetto art. 25, la cui chiara portata precettiva impedisce a quel giudice di trattare i giudizi che abbia autorizzato. (massima ufficiale)

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