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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9511 - pubb. 02/10/2013.

Ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per ottenere la consultazione della documentazione ai sensi dell’art. 2476, comma 2, cod. civ.


Tribunale di Cagliari, 10 Luglio 2013. Est. Tamponi.

Consultazione documentazione tramite professionisti di fiducia – Tutela riservatezza e segretezza società.

Società – Diritto del socio di estrarre copia della documentazione – Modalità.

Diritto del socio ad ottenere la consultazione in termini ragionevoli – Divieto degli amministratori di procrastinare la consultazione senza giustificato motivo – Ratio della norma.


L’esibizione al socio può avvenire anche tramite professionista di sua fiducia- purché si tratti di un dottore commercialista o un ragioniere commercialista o un revisore dei conti, figure professionali in cui alla competenza tecnica si accompagnano doveri deontologici, quali la riservatezza e il segreto professionale, al fine di garantire l’interesse della società a che le notizie e le informazioni relative all’attività sociale non vengano diffuse all’esterno. (Daniel Porcu) (riproduzione riservata)

Il socio richiedente la consultazione della documentazione sociale ha facoltà di estrazione di copia della stessa a proprie spese. (Daniel Porcu) (riproduzione riservata)

L’art. 2476, secondo comma, c.c. tutela il diritto del socio di minoranza alla consultazione dei libri e dei documenti in maniera effettiva e reale e non consente certo che l’organo amministrativo possa, come invece avvenuto nel caso in esame, limitare l’esercizio di tale diritto procrastinando arbitrariamente a suo piacimento e senza alcuna seria e concreta giustificazione i tempi di consultazione della documentazione. (Daniel Porcu) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Dionigi Scano e Avv. Daniel Porcu



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