Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9508 - pubb. 02/10/2013

Impugnazione del decreto di omologazione del concordato preventivo mediante rito camerale e legittimazione dei creditori che si siano opposti all'omologazione

Appello Napoli, 06 Agosto 2013. Est. Celentano.


Impugnazione decreto omologazione concordato preventivo – Reclamo ex art. 183 l. fall. – Interpretazione – Effetti – Sussistenza.

Concordato preventivo – Omologazione ex art. 182 l. fall. – Creditori non ammessi o ammessi per un importo inferiore – Legittimazione – Sussistenza.



Limitandosi l’art. 183, co. 1, l. fall. a prevedere che contro il decreto del tribunale con cui sia stato omologato un concordato preventivo (in presenza di opposizioni) o sia stata rigettata l’istanza di omologazione di un concordato preventivo «può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio», senza specificare i termini e le forme di tale reclamo, deve ritenersi che il modello procedimentale cui fare riferimento per colmare tale lacuna, almeno in tutti i casi in cui «contestualmente» al decreto di rigetto dell’istanza di omologazione del concordato preventivo non sia stata emessa sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, sia giusto quanto disposto dall’art. 742-bis c.p.c.- quello previsto per la generalità dei reclami camerali dall’art. 739 c.p.c. (cfr. Cass., 4 novembre 2011, n. 22932). (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

La legittimazione passiva nel procedimento riguardante il reclamo di cui all’art. 183, comma 1, l.fall. promosso dall’unico creditore dissenziente che si sia opposto all’omologazione del concordato preventivo spetta, oltre che al debitore ed al commissario giudiziale (parte, in senso formale, necessaria di tutti i giudizi concernete il concordato come tutore degli interessi indistinti dell’intero ceto creditorio), soltanto agli altri soggetti che si siano opposti all’omologazione costituendosi formalmente nel relativo procedimento. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

L’interesse del creditore ad ottenere, mediante il reclamo, la revoca dell’omologazione del concordato preventivo proposto dal debitore sta nel fatto che tale disposizione gli consentirebbe di riacquisire la possibilità di agire in via cautelare od esecutiva sui beni del debitore non ancora liquidati (compresi evidentemente i suoi crediti) ovvero di ottenere che l’insolvenza del debitore sia regolata concorsualmente secondo la disciplina del fallimento. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Il decreto di omologazione di un concordato preventivo va annullato anche d’ufficio dalla corte d’appello innanzi alla quale sia stato impugnato allorché abbia ad oggetto una proposta concordataria sensibilmente diversa, per effetto delle modifiche apportate dal debitore a quella originaria, da quella sottoposta all’approvazione dei creditori, data la sua evidente abnormità, insieme a tutti gli atti del procedimento concordatario a partire dall’adunanza dei creditori, con la conseguente regressione del medesimo procedimento alla fase dell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 171, comma 2, l.fall., salvo il caso (ricorrente nella specie) in cui la nuova e diversa proposta concordataria che avrebbe dovuto e dovrebbe in ipotesi essere sottoposta all’approvazione dei creditori sia stata superata dai successivi eventi e debba perciò essere considerata inammissibile. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Non vi è alcuna norma che imponga ai creditori non ammessi – ovvero ammessi per un importo inferiore a quello da loro vantato – nell’elenco dei creditori presentato dal debitore che abbia proposto il concordato, come eventualmente rettificato dal commissario giudiziale ai sensi dell’art. 171, comma 1, l. fall., di contestare tale indicazione prima della chiusura dell’adunanza dei creditori, a pena di decadenza. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

L’art. 176, comma 2, l.fall. consente espressamente ai creditori esclusi – evidentemente dal giudice delegato – dal voto e dal calcolo delle maggioranze necessarie ai fini dell’approvazione del concordato di opporsi a tale esclusione «in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze». (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Il tribunale deve, in sede di omologazione, riesaminare d’ufficio i provvedimenti di ammissione e di esclusione dei creditori adottati dal giudice delegato ai soli fini del voto e del computo delle maggioranze, anche in assenza di opposizioni in proposito. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò



Il testo integrale


 


Testo Integrale