Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9498 - pubb. 30/09/2013

Legittimazione di qualunque interessato al reclamo avverso la sentenza di fallimento; accertamento della corte d'appello sulla idoneità della procedura di amministrazione straordinaria a soddisfare gli interessi coinvolti

Appello Napoli, 18 Luglio 2013. Est. Celentano.


Impugnazione sentenza dichiarativa di fallimento – Reclamo ex art. 18 l. fall. – Interpretazione – Sussistenza.

Ammissione procedura concorsuale – Auto fallimento ex art. 6 l. fall. – Interpretazione – Sussistenza.

Impugnazione sentenza dichiarativa di fallimento – Reclamo ex art. 18 l. fall. – Poteri del collegio – Verifica d’ufficio ex art. 3 d. lgs. n. 270/99 dei requisiti dimensionali ex art. 2 d. lgs. n. 270/99.



Il primo comma dell’art. 18 l. fall. prevede che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento possa essere proposto – oltre che dal debitore dichiarato fallito (salvo, verosimilmente, il caso in cui abbia chiesto la dichiarazione del proprio fallimento) – «da qualunque interessato» (come, d’altronde, era in precedenza stabilito per l’opposizione e per l’appello avverso detta sentenza previsti dal medesimo articolo nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e, rispettivamente, nel testo risultante da tali modifiche, poi ulteriormente modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), per tale dovendo intendersi non già chi è titolare di un generico interesse economico od anche solo morale alla revoca della dichiarazione di fallimento, bensì soltanto chi è titolare di situazioni giuridiche in qualche misura in concreto modificate o suscettibili di essere modificate, anche indirettamente, da tale dichiarazione e dalla contestuale apertura della procedura concorsuale. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Il mancato rispetto delle forme previste dalla legge fallimentare per la richiesta da parte del debitore del proprio fallimento non costituisce un vizio tale da incidere sulla validità della sentenza con cui sia stata poi accolta tale richiesta, salvo il caso in cui si sostanzi nella mancata sottoscrizione della medesima richiesta da parte del debitore o di un suo procuratore. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Alla corte d’appello investita del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento con il quale sia dedotto che il debitore doveva essere ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi non è demandato di effettuare alcuna valutazione in ordine alla maggiore o minore idoneità di questa procedura a soddisfare i plurimi, multiformi ed in taluni casi confliggenti interessi coinvolti nell’insolvenza, ma solo di accertare se il debitore aveva o meno, al momento della dichiarazione del suo fallimento, i requisiti soggettivi per la sua sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria previsti dall’art. 2 del d.lgs. n. 270 del 1999. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò



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