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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9386 - pubb. 02/09/2013.

Scioglimento dei contratti pendenti parte integrante del piano e limiti al controllo autorizzativo del tribunale


Tribunale di Pistoia, 09 Luglio 2013. Pres. Est. D’Amora.

Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Questione di convenienza rimessa ai creditori nell'ambito della più ampia valutazione della proposta.


Lo scioglimento o la prosecuzione del contratto pendente prevista dall'articolo 169 bis L.F. integra anche una questione di convenienza, come tale rimessa ai creditori nell'ambito della più ampia valutazione della proposta concordataria, diritto, questo, che non può essere espropriato senza negare la funzione stessa del concordato preventivo. Ne consegue che il luogo deputato a valutare se sia conveniente una prospettiva concordataria con lo scioglimento dei contratti o un'alternativa ove nel patrimonio del debitore sia ancora presente un rapporto contrattuale altrimenti destinato alla risoluzione, non può che essere quello dell'approvazione del concordato mediante il conseguimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 L.F. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il testo integrale
Segnalazione di: Avv. Tommaso Stanghellini