Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9371 - pubb. 02/09/2013

Rimborso anticipato del contratto di finanziamento e quota assicurativa

ABF Roma, 18 Febbraio 2013, n. 912. Est. Gemma.


Estinzione anticipata del finanziamento – Richiesta rimborso premio assicurativo non goduto –Assicurazione a stipula facoltativa e di durata inferiore al finanziamento – Insussistenza del rapporto di accessorietà – Incompetenza ratio materie dell’ABF.



Il rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore è regolato dall’art. 125 sexies del Tub che stabilisce, da una parte il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito per un importo pari agli interessi ed ai costi dovuti per la vita residua del contratto, e dall’altra il diritto per il finanziatore di ottenere un indennizzo equo per i costi derivanti dal rimborso anticipato del credito. Tale norma deve essere interpretata alla luce delle comunicazioni della Banca d’Italia che richiedono l’applicazione dei principi di trasparenza e buonafede ed impongono all’intermediario, in sede di estinzione anticipata del prestito, di rimborsare la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente ma soggette a maturazione nel corso del tempo l'orco tana (c.d. costi recurring). (Valentina Vitali) (riproduzione riservata)


Il testo integrale
Segnalazione di: Prof. Aldo Angelo Dolmetta - D&S Studio Legale Associato


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