Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9349 - pubb. 31/07/2013

Legittimazione alla revocazione del creditore erroneamente ammesso al passivo

Cassazione civile, sez. I, 17 Aprile 2013, n. 9318. Est. Di Amato.


Accertamento del passivo - Revocazione dei crediti ammessi - Istanza relativa - Natura - Proposizione - Soggetto legittimato - Creditore ammesso - Fondamento - Creditore erroneamente ammesso - Proponibilità - Esclusione.



L'istanza di revocazione contro crediti ammessi (art. 102 r.d. 16 marzo 1942 n. 267) ha carattere di impugnazione straordinaria, volta a conseguire il risultato che l'esecuzione collettiva vada a favore degli effettivi creditori. Ne consegue che solo un creditore ammesso, in quanto partecipe al concorso, essendo portatore di un interesse concreto ed attuale, è legittimato alla proposizione dell'istanza diretta all'esclusione di un credito o di una garanzia da cui sia pregiudicato, dovendosi invece escludere che il creditore erroneamente ammesso possa conseguire un provvedimento favorevole (come il riconoscimento della prededuzione), mentre ove intenda essere escluso, potrà rinunziare alla ammissione, ovvero sollecitare il curatore a proporre istanza di revocazione. (massima ufficiale)


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