Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9340 - pubb. 29/07/2013

Commissario giudiziale e sua legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 2476 c.c.

Tribunale Napoli, 25 Luglio 2013. Est. Ubalda Macri.


Società a responsabilità limitata - Legittimazione della società all'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 2476 c.c. - Sussistenza - Fondamento.

Commissario giudiziale - Legittimazione all'esercizio in sede civile dell'azione di responsabilità derivante dai fatti penalmente rilevanti di cui all'articolo 236 L.F. - Sussistenza.



Nella società a responsabilità limitata, la legittimazione della società all'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 2476 c.c. deriva direttamente dal primo comma di quest'ultima norma, secondo il quale gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo; nonostante la mancata espressa previsione della facoltà di esercitare l'azione, si deve, infatti, ritenere che all'attribuzione del diritto sostanziale non possa che conseguire il riconoscimento dello strumento processuale dell'azione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) (1)

Se il commissario giudiziale ha facoltà di costituirsi, in luogo dei creditori, parte civile nel processo penale relativo ai reati di cui all'articolo 236 L.F., allo stesso modo egli, in luogo ed in rappresentanza dei creditori, potrà far valere in sede civile, a titolo di illecito extra contrattuale ex articolo 2043 c.c., il danno patrimoniale derivante da fatti anche omissivi di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori astrattamente sussumibili sotto la previsione dell'articolo 236 L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) (1)


(1) Decisione confermata da Appello Napoli 8 luglio 2014.


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