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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9339 - pubb. 29/07/2013.

Sospensione della provvisoria esecutorietà dell’ingiunzione ai sensi dell’art. 649 c.p.c.


Tribunale di Massa Carrara, 19 Giugno 2013. Est. Provenzano.

Conto corrente bancario – Prova – Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione – Prova del credito della banca – Gravi motivi ex art. 649 c.p.c. che giustificano la sospensione della provvisoria esecutorietà dell’ingiunzione concesse ex art. 642 c.p.c. – Relazione contabile di parte opponente.


L'eccezione di illegittima applicazione di interessi anatocistici o di tasso usurario può in determinate circostanze giustificare la sospensione, ai sensi dell'articolo 649 c.p.c., della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. (Matteo Nerbi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Matteo Nerbi



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