Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9284 - pubb. 15/07/2013

Recesso del curatore dall’affitto di azienda ed equo indennizzo

Tribunale Udine, 03 Maggio 2013. Est. Pellizzoni.


Contratto di affitto di azienda – Contratto di locazione – Artt. 79 e 80 LF – Recesso del curatore – Equo indennizzo – Natura indennitaria (equitativa) – Commisurazione al danno emergente e al lucro cessante.

Contratto di affitto di azienda – Contratto di locazione – Artt. 79 e 80 LF – Recesso del curatore – Equo indennizzo – Natura indennitaria (equitativa) – Obbligo di corresponsione dei canoni – Natura contrattuale.

Contratto di affitto di azienda – Contratto di locazione – Artt. 79 e 80 LF – Recesso del curatore – Transazione – Equo indennizzo – Obbligo di corresponsione dei canoni – Onnicomprensività.



L’equo indennizzo contemplato dall’art. 79 LF in riferimento alla facoltà concessa al curatore di recedere anticipatamente dal contratto di affitto d’azienda, analogamente all’equo indennizzo previsto dall’art. 80, comma 2, LF per il recesso dal contratto di locazione, appare avere natura indennitaria (equitativa) e non risarcitoria, costituendo il corrispettivo dell’esercizio della facoltà di recesso concessa dalla legge. Pertanto, tale indennizzo dev’essere commisurato al danno emergente, relativo al pregiudizio derivante dall’interruzione delle lavorazioni in corso, dalle eventuali penalità da pagare a terzi e dall’entità degli investimenti effettuati, e al lucro cessante, derivante dal mancato incasso degli utili netti che possono maturare nel periodo rimanente di vigenza del contratto (ma non dell’avviamento, che è una qualità intrinseca dell’azienda non indennizzabile, non rientrando fra le consistenze d’inventario dei beni materiali e immateriali ex artt. 2561 e 256 c.c. e non essendovi una previsione analoga a quella in materia di locazioni a favore del conduttore), essendo rimessa in primis all’accordo delle parti la determinazione del quantum, previa autorizzazione del comitato dei creditori e, in caso di superamento della soglia di valore, previa informazione al giudice delegato (salvo il suo intervento in caso di disaccordo). (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

L’indennizzo equitativo ex artt. 79 e 80 LF dev’essere tenuto distinto dai canoni dovuti per l’occupazione del bene, attesa la netta distinzione dei relativi titoli, l’uno di tipo indennitario, volto a ristorare il locatore per l’anticipata risoluzione del contratto, l’altro di natura contrattuale, scaturente dallo stesso negozio di locazione e relativo a somme ancora dovute dal fallimento per il protrarsi dell’occupazione del bene. Sotto tale profilo la lieve differenza lessicale introdotta dal legislatore della riforma, tanto nell’art. 79, quanto nell’art. 80 LF, (in precedenza l’indennizzo era definito “giusto compenso”), non appare aver mutato la sua predetta natura. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Pur dovendo nettamente distinguersi fra indennizzo per il recesso anticipato e canoni di locazione dovuti per il godimento dei beni, le parti possono, in sede di determinazione dell’equo indennizzo nella loro autonomia contrattuale, decidere con valenza transattiva di ogni eventuale controversia, ricomprendendo tutti i danni subiti dal conduttore, comprensivi anche del diritto alla restituzione di importi già versati a titolo di canoni anticipati e prevedendo la rinunzia ad ogni indennizzo e altra pretesa. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)


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