Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 925 - pubb. 01/07/2007

Obbligazioni Cirio e Del Monte, informazione e vendita in contropartita diretta

Tribunale Ferrara, 25 Febbraio 2005. Est. Guernelli.


Obbligazioni Cirio e Del Monte – Natura imperativa delle norme poste a tutela del risparmio – Omessa richiesta di informazioni su esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento dell’investitore – Omessa informazione sullo specifico prodotto – Mancata stipulazione di contratto per la prestazione di servizi di investimento – Mancanza di specifico assenso del cliente alla stipula di operazione in contropartita diretta.



 


Segnalazione dell'Avv. Antonio Baldari e dell'Avv. Marisa F. Costelli




omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 1-2.9.2004 G.G. esponeva di essere primario cliente e di vecchia data della CASSA DI RISPARMIO. DI CENTO S.P.A.; di essere stato indotto e sollecitato da una promotrice o dipendente della stessa ad investire, nel febbraio e nel maggio 2001, complessivamente Euro 100.000,00 in obbligazioni Cirio Eur 6,25% 2004 (50.000 Euro) e obbligazioni Del Monte 6,625% 2006 (50.000 Euro), pur avendo specificato di non voler investire in prodotti finanziari rischiosi e di non voler mettere a repentaglio iI capitale , e su conforme assicurazione della promotrice; che successivamente mai era stato avvertito dell'incrementarsi del rischio e quindi dell'opportunità di disinvestire, sino ai default e cross default dei titoli del gruppo Cirio nel novembre 2002.

Rilevava la nullità dei predetti contratti e operazioni concluse con la banca per assenza del prescritto prospetto informativo nella sollecitazione all'investimento, e per inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza (informazione) nella fase precontrattuale, contrattuale, e successiva (assenza di qualsivoglia informazione sulla rischiosità dell'investimento, anzi assicurazioni contrarie), nonché più in generale, in violazione di precise norme imperative poste a tutela del risparmio e di cui al d_leg. 58/98 (artt. 21 e 23, con relativa inversione dell'onere della prova) e artt. 26, 27, 28, 29 reg. Consob 11522/98, con le conseguenti restituzioni.

In subordine chiedeva l'annullamento dei contratti di "compravendita" dei titoli, essendo stato ottenuto il consenso per errore essenziale e riconoscibile; qualora fosse accertato un conflitto di interessi per avere la banca venduto titoli di sua proprietà , ed accertarsi altresì la ricorrenza di "truffa contrattuale", con conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale e morale.

La convenuta si costituiva con comparsa notificata il 30.11.2004 in cui respingeva gli assunti avversari e rilevava che il cliente aveva investito per lungo tempo somme:di gran lunga superiori in titoli ugualmente rischiosi; che nessuna sollecitazione gli era stata nel caso di specie rivolta; che nessuna negligeza era imputabile alla banca e che !a stessa non disponeva in portafoglio dei titoli ma li aveva acquistati appositamente per l'attore; che il successivo default era al momento dell'acquisto imprevedibile, e che comunque le obbligazioni Del Monte avevano conservato un elevato valore di mercato; chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese.

Con istanza del 17.12.2004 l’attore chiedeva fissarsi udienza ex art. 9 d.leg. 5/03; il giudice relatore nominato fissava per la discussione - con decreto 20.1.2005 - l'udienza del 25.2.2005, in cui il Collegio dopo la discussione, si riservava il deposito della sentenza nel termine di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attore va accolta.

In particolare ritiene il Collegio di dover partire dalla considerazione per la quale le norme invocate dall'investitore (art. 21 e 23 d.leg. 58/98, artt. da 26 a 30 reg. Consob 11522/98, di diretta derivazione dall' art. 6, 3° co. d.leg. 58/98) hanno carattere imperativo, essendo poste a tutela del risparmio, bene di sicuro rilievo costituzionale, e costituiscono il contenuto specifico dei comportamenti esigibili e degli obblighi inderogabili da parte di chi offre servizi di investimento, operatori professionali "abilitati" da cui si richiede alta competenza specifica e una superiore (rispetto a quella comune del "buon padre di famiglia") diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali.

Sulla predetta linea sembra attestarsi la più recente giurisprudenza di merito citata anche dall'attore (cfr. Trib. Mantova 18.3.2004; Trib. Firenze 30.5.2004; Trib. Taranto 27.10.2004; cfr. Cass. 3272/2001 sul rilievo pubblicistico della normativa previgente) che questo Tribunale condivide. Sulla particolare diligenza e correttezza richiesta nella particolare materia dell'investimento, e comunque al "bonus argentarius" nei rapporti con il cliente, anche la giurisprudenza di legittimità è poi ormai consolidata: si veda in particolare Cass. 426/2000 citata dall'attore, nonché Cass. 97/108 sui doveri informativi, 98/5659, 99/2284 in motivazione).

Nel caso concreto invece non risulta:

a)    che la banca abbia mai, prima della stipulazione del contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento o prima della prestazione del relativo servizio, chiesto all'investitore notizie circa la sua esperienza e situazione finanziaria, obiettivi di investimento e che le stesse siano state ottenute, ovvero rifiutati per iscritto (né la banca ha provato od offerto di provare alcunché in proposito) ex art. 28, 1° co. lett. a) reg. 1152/98;

b)    che la banca abbia mai consegnato all'attore il documento sui rischi generali degli investimenti ex art. 28, 1° co. lett. b) cit.;

c)    che la banca abbia mai fornito informazioni (specifiche) adeguate sulle obbligazioni de quibus prima delle operazioni (specifiche) per cui é causa, ex art. 28 2° co. cit. (né la banca ha offerto di provare alcunché in proposito);

d)    che la banca abbia mai stipulato per iscritto con il cliente un contratto avente le caratteristiche ed il contenuto di cui agli artt. 23, 1° co. d.leg. 58/98 e 30 reg. 11522/98 (né la banca ha offerto di provare alcunché in proposito), posto che i doc. 1 c 2 della banca sono "conferme di esecuzione di ordini" (già effettuati) e neppure "ordini";

e)    che la banca, eseguendo operazioni in contropartita diretta (e quindi vendendo titoli di proprietà, sia pure acquistati per rivenderli al cliente come la stessa assume) e fuori dai mercati regolamentati, abbia ottemperato alla necessità di ottenere un espresso e preventivo assenso del cliente ex art. 27 reg. Consob cit..

Cautele tutte (e ciascuna) poste ad evidente tutela dell'investitore ai fini dell'effettuazione di un investimento consapevole, e la cui omissione si riverbera in una palese nullità delle operazioni stesse (nella specie, sembra, di compravendita; la conclusione non muterebbe tuttavia - salvo che per il precedente punto sub (e) - se si fosse in presenza di contratti di mandato, in cui la proprietà dei titoli fosse stata acquisita per opera del mandante in nome e per conto del mandatario).

Alla luce di quanto sopra, appaiono irrilevanti i fatti asseritarnente dati per "pacifici" dalla banca nella sua memoria conclusionale (peraltro il d.leg. 310104 è entrato in vigore dopo l'istanza di fissazione di udienza dell'attore), nonché le prove tutte richieste dalle parti; appaiono viceversa assorbite tutte le ulteriori domande e le considerazioni dell'attore su una omessa informativa successiva alla conclusione delle operazioni (non senza osservare in proposito che fatti successivi non comporterebbero nullità o annullabilità dei contratti, bensì un inadempimento, fonte di risoluzione e/o risarcimento del danno; ovvero un illecito extracontrattuale ugualmente fonte di risarcimento; mentre i comportamenti sopra descritti specificamente, da un punto di vista diverso da quello della nullità potrebbero comunque costituire fonte di responsabilità contrattuale o precontrattuale, con simmetriche conseguenze, peraltro mai tratte dall'attore con le conseguenti domande in citazione: l'unica ipotesi risarcitoria avanzata dall'attore riguarda invece una indeterminata "truffa contrattuale", a cui sola formalmente si applicherebbe l'invocata regola processuale ex art. 23, 6° co. d.ieg. 58/98. Solo nell'istanza di fissazione di udienza si richiede del tutto genericamente un "risarcimento danni" anche in ogni ipotesi di nullità , annullabilità ecc.).

Alla declaratoria di nullità dei contratti consegue la condanna della convenuta alla restituzione della somma a suo tempo utilizzata per l'acquisto dei titoli (Euro 100.000,00) oltre interessi legali sino al saldo, respinta ogni altra domanda (non è provato alcun danno ulteriore, né si tratta di debito di valore).

Non va disposta la restituzione dei titoli alla banca, nessuno avendo formulato la relativa richiesta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, azione ed eccezione disattesa, dichiara la nullità degli "ordini di acquisto" 822001 e 17.5.2001 intercorsi fra l'attore e la convenuta, e.conseguentemente condanna quest'ultima alla restituzione all'attore della somma complessiva di Euro 100.000,00 oltre interessi legali sino al saldo.

Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite dell'attore, liquidate in Euro 3.500 per onorari, 700 per diritti, 419 per spese…omissis