Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9237 - pubb. 08/07/2013

Ipoteca, frazionamento del finanziamento e partecipazione al procedimento di altri soggetti oltre il mutuante e colui che ha chiesto il frazionamento

Cassazione civile, sez. I, 21 Giugno 2013, n. 15685. Est. Di Amato.


Accollo – Ipoteca – Frazionamento – Nullità.



Nel caso in cui il frazionamento sia richiesto dal terzo acquirente, dal promissario acquirente o dall’assegnatario, l’ipoteca, dopo il frazionamento, deve - a pena di nullità - garantire soltanto la quota di mutuo che il richiedente si è accollato e non una quota proporzionata al valore della singola unità rispetto al valore del complesso delle unità immobiliari gravate dall’ipoteca. Per tale ragione, al relativo procedimento non è necessaria la partecipazione di altri soggetti oltre il mutuante e il soggetto che ha chiesto il frazionamento. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato



Il testo integrale


 


Testo Integrale